Una forma particolarmente usata per la promozione dell’attività d’impresa è quella delle sponsorizzazioni, essa si sostanzia in accordi volti ad incrementare la visibilità dell’impresa durante manifestazioni organizzate da associazioni o società sportive dilettantistiche.
Una forma particolarmente usata per la promozione dell’attività d’impresa è quella delle sponsorizzazioni, essa si sostanzia in accordi volti ad incrementare la visibilità dell’impresa durante manifestazioni organizzate da associazioni o società sportive dilettantistiche. L’oggetto promozionale è spesso l’utilizzo del nome o del logo aziendale su divise sportive, cartelloni ma anche annunci televisivi e radiofonici combinati all’evento (es. trofeo Birra Moretti).
In termini fiscali la questione diventa particolarmente annosa qualora tali costi risultino privi del principio dell’inerenza e nello stesso tempo risultino antieconomici. La diatriba riguarda la rispettiva deducibilità, da una parte essi possono essere equiparati a costi di pubblicità e godere della piena deduzione, dall’altra essere equiparati a costi di rappresentanza con una deducibilità condizionata dai ricavi. Proprio in merito alla seconda ipotesi, il D.M. 19 novembre 2008 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2009, n. 11), stabilisce che le spese di rappresentanza sono deducibili in ciascun esercizio:
E’ frequente che il fisco, in sede di controlli, riqualifichi le spese di sponsorizzazione in spese di rappresentanza, disconoscendo all’impresa i costi interamente dedotti. La contestazione ha solitamente alla base il principio dell’inerenza, ovvero la mancata contestualizzazione dell’evento rispetto all’effettiva attività esercitata dallo sponsor. A titolo d’esempio è strettamente inerente la sponsorizzazione di un’azienda che produce cibo per cani durante una manifestazione canina, è contrariamente di dubbia inerenza la sponsorizzazione di un marchio di abbigliamento uomo-donna durante la manifestazione di cui prima. Talvolta, poi, l’Amministrazione finanziaria contesta la deducibilità delle spese di sponsorizzazione sulla base della presunta antieconomicità delle scelte dell’imprenditore, quale, ad esempio, il costo ritenuto troppo elevato o la sproporzione tra il corrispettivo pagato e il valore del messaggio promozionale fornito dal soggetto sponsorizzato.
Oltre al principio dell’inerenza e dell’economicità, è necessario che la sponsorizzazione abbia creato le giuste condizioni necessarie a generare maggiori ricavi per l’attività d’impresa ( es. incremento visite negozio-sito internet, preventivi, ecc.) difatti, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6548/2012, ha stabilito che: “…il contribuente è chiamato a provare che le spese di sponsorizzazione sostenute rispettino il principio di inerenza e che vi sia, dunque, un nesso logico tra l’attività dello sponsor e la promozione che le renda idonee ad incidere potenzialmente sul conseguimento di maggiori ricavi.”
Come essere sicuri che i costi per sponsorizzazioni siano interamente deducibili
Gli elementi di cui sopra, se prodotti e custoditi con la massima attenzione, diventano prova a favore del contribuente in caso di controlli ed eventuale contestazione delle spese sostenute per sponsorizzazione.