Nuova linfa vitale alle “start-up innovative” grazie all’investment compact contenuto nella legge n.33/2015 e pubblicata in G.U. n.70 del 25/03/2015. E’ divenuta ormai legge la possibilità di costituire e modificare una start-up che abbia le caratteristiche di innovatività senza l’ausilio del notaio.
Un provvedimento legislativo che si congiunge al DL 179/2012 (cd Decreto Crescita-bis), che ha previsto per la prima volta nell’ordinamento giuridico italiano la start-up innovativa. Ai sensi dell’art. 25, comma 2 della summenzionata legge si definisce start-up innovativa
Lo stesso legislatore, sempre nell’art. 25, fissa una serie di parametri precisi, che devono essere posseduti congiuntamente, affinché si possa parlare di start-up innovativa:
Nello stesso tempo la start-up innovativa deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
Le nuove società che si costituiranno come SRL, SPA o cooperative potranno evitare il passaggio dal notaio, tale agevolazione garantirà un risparmio iniziale stimato tra i 2.500 e 5.000 € a seconda della compagine.
La modalità di costituzione stabilita dalla legge 33/2015 prevede comunque un atto pubblico, esso, ai sensi dell’art. 4 comma 11-ter sarà di tipo standard tipizzato, dovrà essere adottato per decreto dal Ministero dello Sviluppo Economico e successivamente portato a conoscenza degli uffici del Registro delle Imprese territoriali.
La società del tipo start-up innovativa potrà quindi dichiararsi ufficialmente costituita a seguito dell’apposizione della firma digitale da parte dei soci sull’atto costitutivo tipizzato e successiva trasmissione dello stesso al Registro delle Imprese competente.
Per effetto di tali semplificazioni sembra proprio che l’imprenditore potrà costituire la propria società in brevissimo tempo, difatti standardizzando le procedure in sede di costituzione si potrà anche per le società parlare di “società in un giorno”.
Una nota dolente dell’investment compact riguarda l’associazione della start-up innovative alle PMI (piccole medie imprese innovative), se prima dell’entrata in vigore della nuova normativa le società innovative, iscritte in una sezione speciale del Registro delle Imprese, potevano godere dell’esenzione dal pagamento del diritto annuale, di segreteria e di imposta di bollo, per il futuro, nonostante la permanenza in una sezione speciale (STI – start-up innovative), per effetto dell’art. 4 comma 9 le PMI potranno godere della sola esenzione dell’imposta di bollo.
A conti fatti, i principali costi da sostenere in sede di costituzione per una start-up innovativa si aggirano: