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Come detrarre le spese per disabili nei Dichiarativi Fiscali

Come detrarre le spese per disabili nei Dichiarativi Fiscali

Giunti nel periodo dei dichiarativi fiscali, uno dei quesiti più ricercati in questo periodo riguarda la detrazione delle spese dei disabili.

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Nella categoria di persone disabili non rientrano solo quelle persone riconosciute tali dalla Commissione medica istituita in base alla Legge 104/1992 art. 4, ma anche le persone riconosciute portatrici di handicap da altre specifiche Commissioni mediche pubbliche che sono incaricate di dare riconoscimento alle invalidità; quali appunto, le Commissioni per infortuni sul lavoro, per reduci di guerra, per ciechi, per invalidità civile, ecc.

Leggi anche: Oneri nel Modello 730 2015: quali sono e come inserirli

Al momento della dichiarazione dei redditi, le persone con disabilità possono usufruire di una detrazione del 19% relativa alle spese sostenute per incrementare le loro possibilità di integrazione e l’autosufficienza. Le spese che possono essere detratte vanno inserite nel rigo RP3 del modello “UnicoPF” oppure nel rigo E3 del modello 730, al fine di abbassare il prelievo fiscale e di conseguenza l’Irpef da pagare.

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Quali sono le spese detraibili 2015?

Analizziamo quali sono, esattamente, le spese detraibili 2015 per i disabili: distinguiamo in tal senso le spese con franchigia e quelle senza franchigia. Le spese mediche disabili detraibili al 19% con franchigia 129,11 euro, sono le spese sanitarie come le analisi, le visite specialistiche e chirurgiche e l’acquisto di mezzi di ausilio, che vengono detratte dall’imposta per la parte eccedente la franchigia che è pari a 129,11 euro.

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Spese mediche nel dettaglio

Le spese mediche disabili detraibili al 19% senza franchigia, riguardano l’acquisto di:

  • Poltrone specifiche per disabili e per le persone non in grado di deambulare autonomamente.
  • Apparecchi per la correzione di difetti alla colonna vertebrale o per il contenimento di ernie e fratture.
  • Arti artificiali necessari alla deambulazione.
  • Costruzione di rampe, per eliminare le barriere architettoniche, sia interne che esterne all’abitazione; trasformazione dell’ascensore ai fini del contenimento della carrozzina, ovvero per l’installazione, e la successiva manutenzione di pedane dedicate al sollevamento. In tale caso occorre scegliere se fruire della detrazione spettante per gli interventi di ristrutturazione edilizia che fino al 31 dicembre 2015 è pari al 50% oppure quella al 19% senza franchigia.
  • Personale con incarico di assistenza alla persona non-autosufficiente. Tale condizione viene attestata dalla certificazione medica, rilasciata dal medico di base e spetta nel limite di 2.100 euro ed è possibile usufruire dell’agevolazione soltanto se il reddito del contribuente, che ne fa richiesta, non è superiore a 40.000 euro.
  • Trasporto e spostamenti in ambulanza, con eccezione delle terapie svolte durante il trasporto che sono detraibili al 19% con franchigia;
  • Sussidi tecnici informatici, ossia computer, telefoni, modem, fax, schermi touch, tastiere espanse, telefoni viva voce, cellulari per i sordomuti e le spese di abbonamento al servizio di teleassistenza, utili ad agevolare l’integrazione e l’autosufficienza del disabile. A tale strumentazione, si applicano le agevolazioni fiscali riservate ai portatori di handicap come l’IVA agevolata al 4%. Per fruire dell’agevolazione, occorre farsi rilasciare la ricevuta fiscale dell’acquisto più la prescrizione medica attestante la necessità di detta strumentazione per facilitare l’integrazione sociale, lavorativa e l’autosufficienza del portare di handicap;
  • Veicoli per portatori di handicap. La spesa ammissibile alla detrazione, per l’acquisto, l’eventuale adattamento e la manutenzione straordinaria dell’auto, è di 18.075, 99 euro (al 19%) ogni quattro anni, esclusivamente se il veicolo sia utilizzato, in via esclusiva o prevalente dal portatore di handicap. Non sono pertanto inclusi i costi di esercizio dell’autoveicolo, ovvero tassa di possesso, premio assicurativo e spese per il carburante.
  • Servizi di interpretariato sostenute dai non udenti;
  • Cani guida per le persone non vedenti. Tale spesa può essere fatta valere 1 volta ogni 4 anni, fatta eccezione per casi in cui si verifica la perdita dell’animale. Può essere calcolata sull’intero ammontare del costo sostenuto e la detrazione è fruibile dal disabile o dal familiare di cui il non vedente è fiscalmente a carico. Ai non vedenti spetta anche una detrazione forfetaria di 516,46 euro delle spese sostenute per il mantenimento del cane guida, senza la necessità di presentare alcuna documentazione. La detrazione non spetta al familiare avente a carico il soggetto non vedente. Inoltre, i non vedenti usufruiscono dell’aliquota Iva agevolata del 4% per l’acquisto di prodotti editoriali. In questo caso l’acquisto può anche essere effettuato da un familiare.

Documenti come prova

Per poter ottenere la detraibilità, delle spese sopraelencate, bisogna presentare i seguenti la ricevuta, la fattura o la quietanza di pagamento in grado di attestare l’acquisto del servizio o del bene sulle quali devono essere riportati l’importo pagato, i dati del venditore, quelli della persona disabile e quelli di chi ha sostenuto la spesa. I portatori di handicap, in base all’articolo 3 dell legge 104/1992, possono attestare la loro condizione personale anche mediante la sola autocertificazione.