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Tassazione beni concessi in godimento ai soci o ai familiari

Tassazione beni concessi in godimento ai soci o ai familiari

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Alle porte della dichiarazione Unico 2015 una delle questioni che richiede particolare attenzione riguarda l’utilizzo dei beni aziendali da parte dei soci o dei familiari del titolare d’impresa. Ai sensi dell’art. 67 h-ter del TUIR qualora la società o l’impresa individuale conceda dei beni in godimento ai soci, ovvero ai familiari dell’imprenditore, la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo da questi pagato o non, sono rilevanti in termini fiscali.

Un po di calcoli

Dal lato del soggetto beneficiario, del socio o familiare dell’imprenditore, concorrerà a formare reddito imponibile la differenza (solo se positiva) tra “valore normale” e corrispettivo pagato del bene goduto. Qualora si verificasse che il corrispettivo pagato all’azienda fosse superiore rispetto al valore normale, in capo al soggetto beneficiario non vi sarebbe alcun onere fiscale.

Ipotizziamo…

A titolo d’esempio, se la società Generosa SRL concedesse in godimento un appartamento a un socio senza richiesta di corrispettivo, il beneficiario in sede di redazione del modello UNICO 2015, al rigo L10 del quadro RL, dovrà inserire il valore di mercato della locazione per l’anno 2014. Nell’ipotesi in cui lo stesso socio avesse corrisposto alla società regolari canoni d’affitto, pari a un valore eguale o superiore a quello di mercato, non vi sarebbe in questo caso alcun onere fiscale da corrispondere.

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Dal lato della società o impresa individuale i costi relativi a beni concessi in godimento a titolo gratuito o a corrispettivo inferiore a valore di mercato sono indeducibili (carenti del requisito dell’inerenza all’attività dell’impresa art. 109.5 TUIR). Qualora fosse previsto un corrispettivo, la quota indeducibile è determinata in proporzione al rapporto percentuale tra l’eccedenza del “valore normale” e il corrispettivo pattuito. In pratica, la società Generosa SRL, potrà dedurre una quota di costi relativi al bene concesso in godimento:

  • pari al 100% qualora percepisse canoni di locazione maggiori o uguali al valore di mercato;
  • proporzionale, es. se il canone percepito è di 500 € e il valore di mercato di 1000 €, la quota di costi deducibile è pari al 50% (500/1000);
  • zero, nel caso in cui il bene fosse concesso in godimento a titolo gratuito.

L’eventuale corrispettivo incassato dall’azienda concorre alla formazione di imponibile fiscale.

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Godimento di autoveicoli

Una tipologia di beni frequentemente concessa in godimento è quella degli autoveicoli. E’ tipico il caso in cui l’imprenditore acquisti l’auto al figlio o alla moglie intestandola all’azienda per abbatterne i costi. Il bene in esame concorre alla formazione di reddito imponibile in capo al beneficiario in una misura pari al valore di mercato dell’oggetto goduto. Si ritiene che per esigenze di semplificazione, il valore normale debba essere determinato ai sensi dell’art. 51 comma 4 del TUIR.

Ulteriori dettagli

La normativa specifica tra l’altro che: “…per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assuma il 30 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile club d’Italia deve elaborare…” Per determinare il reddito diverso da assoggettare a tassazione è necessario quindi il confronto con il valore normale del mezzo in riferimento al dettato art. 51 comma 4, al netto del corrispettivo eventualmente pagato, con il reddito imputato all’imprenditore individuale o al socio utilizzatore per trasparenza.

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A quest’ultimo è riconosciuto il diritto di deduzione dei relativi costi in ragione dell’articolo 54. L’eventuale eccedenza del valore normale rispetto al predetto reddito sarà assoggettata a tassazione come reddito diverso.

I beni esclusi dalla fattispecie

Sono esclusi dall’obbligo di monitoraggio e tassazione in Unico, tutti i beni dati in uso dalle società semplici, quelli concessi da artisti e professionisti, i beni di valore non superiore a € 3.000 (con l’eccezione di autovetture, veicoli, unità da diporto, aeromobili e immobili). L’obbligo di assoggettamento a tassazione del reddito diverso da parte del socio, si correda idealmente alla comunicazione annuale dei beni ai soci, che va presentata entro il 30 ottobre 2015 in riferimento all’anno 2014. Cronisticamente anche per quest’anno la dichiarazione del valore dei beni dati in godimento ai soci (in UNICO 2015) precede l’obbligatoria comunicazione annuale del mese di ottobre