Lo scorso 12 giungo 2015, la direzione centrale INPS ha pubblicato la circolare n.120 nella quale ha fornito le indicazioni per la compilazione del quadro RR in Unico PF 2015 per le gestioni speciali artigiani e commercianti e Gestione Separata di cui all’art. 2 comma 26, legge 335/95. Il quadro RR del modello Unico deve essere compilato dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e terziario nonché dai lavoratori autonomi che determinano il reddito di arte e professione e sono iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n.335 per la determinazione dei contributi dovuti all’INPS.
Ma proviamo ad andare per ordine e vediamo subito come si procede alla compilazione per i contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti.
Per effetto dell’art. 10 del decreto legislativo n. 241/97, con riferimento ai contributi dovuti per l’anno 2014, i titolari di imprese artigiane e commerciali e i soci titolari di una propria posizione assicurativa tenuti al versamento di contributi previdenziali, sia per se stessi, sia per le persone che prestano la propria attività lavorativa nell’impresa (familiari collaboratori), debbono compilare la sezione I del quadro RR del modello Unico PF 2015.
Una parte estremamente importante per la compilazione riguarda l’individuazione degli elementi che costituiscono la base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta, indicati eventualmente nei quadri RF (impresa in contabilità ordinaria), RG (impresa in regime di contabilità semplificata e regimi forfetari) e RH (redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate). Nello specifico il calcolo da fare è il seguente: RF63 – (RF98 + RF100, col.1) + [RG31 – (RG33+RG35, col.1)] + [somma algebrica (colonne 4 da RH1 a RH4 con codice 1, 3 e 6 e colonne 4 da RH5 a RH6) – RH12] + RS37 colonna 12.
Si evidenzia che i redditi in oggetto devono essere integrati anche con quelli eventualmente derivanti, agli iscritti alle Gestioni, dalla partecipazione a società a responsabilità limitata denunciati con il mod. Unico SC (società di capitali). Per i soggetti che, ai sensi dell’art. 27, comma 1 e 2 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazione dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, hanno adottato il “regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità” la base imponibile si calcola nel seguente modo:
In riferimento ai contributi previdenziali dovuti dai professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, la sezione deve essere compilata dai soggetti che svolgono attività di cui all’art. 53, comma 1, del TUIR e sono tenuti al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata. Non sono tenuti all’iscrizione alla gestione separata e quindi neanche alla compilazione del quadro RR sez II del modello fiscale e non sono dovuti i relativi contributi, i professionisti che sono obbligati al versamento della contribuzione obbligatoria previdenziale (c.d. contributo soggettivo) presso le Casse di cui ai decreti legislativi n. 509/94 e n. 103/1996, e chi, pur producendo redditi di lavoro autonomo, è assoggettato, per l’attività professionale ad un’altra forma di previdenza assicurativa come ad esempio le ostetriche iscritte alla gestione dei commercianti o i maestri di sci.