Premessa
Il contenzioso tributario ha subito negli ultimi anni importanti modifiche che hanno interessato l’accertamento ed il conseguente processo tributario.
Eliminata dal 7.7.2011 l’imposta di bollo sui ricorsi tributari sostituita dal contributo unificato. Con conseguenti nuovi adempimenti a carico del difensore preparatori del processo tributario telematico. Accertamenti immediatamente esecutivi dal 1.10.2011. Reclamo obbligatorio per gli accertamenti sino a 20.000 euro dal 1.4.2012.
È davvero singolare che il contribuente per potersi difendere debba versare un obolo basato sul valore stabilito dalla parte contraria, quella che in realtà ha creato i presupposti della lite.
Per venire agli aspetti tecnici, l’art 37 del DL 6 Luglio 2011 n.98 ha previsto la sostituzione dell’imposta di bollo con il contributo unificato degli atti giudiziari. Prima la tassazione degli atti processuali avveniva mediante l’apposizione della marca, che doveva essere apposta ogni quattro facciate sugli originali degli atti e non nelle copie. Poi, dovevano essere tassati, tutti gli atti processuali successivi, quindi per esempio dalla richiesta di rinvio dell’udienza, all’appello sino al ricorso per ottemperanza.
Il contributo unificato, invece, è riferito al valore della causa, (somme richieste a titolo di imposta al netto di sanzioni e interessi).
Per citare alcuni dati il contributo, ai sensi dell’art. 37 comma 6 del DL 98/2011, è dovuto nella seguente misura:
Per avere maggiori informazioni e chiarimenti sull’argomento vedi la circolare esplicativa n. 1/DF del 21.9.2011.