Le risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate sono degli atti amministrativi interni che riportano un’interpretazione legislativa sulla base di specifiche istanze. Le risoluzioni servono a indirizzare e disciplinare in modo uniforme l’attività degli organi inferiori. Le istanze possono essere fatte da semplici cittadini, o anche dalle Direzioni Provinciali e Regionali dell’Agenzia delle Entrate che vogliono avere un parere vincolante dalla Direzione Centrale.
La richiesta di un parere all’Amministrazione Finanziaria, in caso di dubbi interpretativi, può essere visto come una procedura deflativa del contenzioso tributario: il Fisco mi dà una risposta, decido di applicarla al caso specifico, ergo posso dormire sonni tranquilli perché ho fatto quello che mi ha detto di fare il Fisco.
Il 19 aprile 2007, con la risoluzione num. 74, la Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell’Agenzia delle Entrate risponde a un interpello presentato da alcune Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Entrate, in merito alla possibilità di computare in detrazione l’eccedenza di credito IVA, correttamente esposta da un contribuente nella dichiarazione annuale relativa all’anno in cui la stessa è maturata e non riportata nelle dichiarazioni successive perché omesse.
La risoluzione riporta un principio più volte affermato dalla Corte di Cassazione che è quello di non perdita del diritto all’utilizzo del credito. La decadenza del diritto, infatti, si ha soltanto nel caso in cui il credito non venga riportato nella prima dichiarazione utile. Visto quanto afferma la risoluzione, un contribuente che per qualsiasi ragione omette una dichiarazione IVA dovrebbe stare tranquillo e continuare a utilizzare il credito maturato in precedenza.
Peccato che non tutte le sedi locali e regionali dell’Agenzia delle Entrate abbiano interpellato la Direzione Centrale o si siano aggiornate.
Il contribuente ha presentato ricorso. La Commissione Tributaria di Brindisi, con la sentenza num. 47/3/13 gli ha dato ragione. Con buona pace del Fisco.