Nell’ottica delle semplificazioni e delle tutele sociali crescenti, il legislatore in un unico articolo, composto da 15 commi, ha delineato le linee guida della riforma lavoro, improntata alla delega legislativa, con la L.183/2014, G.U. n.290 del 14 dicembre 2014.
Sono stati pubblicati i primi due decreti attuativi della legge delega in materia di lavoro sulla G.U. n° 54 del 6 marzo 2015 meglio conosciuta come Jobs Act. Si tratta del decreto legislativo 4 marzo 2015, n° 22, recante Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, e del decreto legislativo 4 marzo 2015, n° 23, recante disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti.
L’art.1 Legge 183/2014 riguarda nello specifico i seguenti commi:
Da datori di lavoro molti punti della riforma attraggono l’attenzione, ma dal punto di vista specificatamente professionale, da dottori commercialisti, l’attenzione è focalizzata sulla rimodulazione degli incentivi per auto impiego e auto imprenditorialità, con riferimento specifico alle ipotesi di acquisizione delle imprese in crisi da parte dei dipendenti.
Il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutela crescente, che ha già visto il suo esordio, con il decreto legislativo 4 marzo 2015, n° 23, suscita particolare attenzione, in merito alla rimodulazione degli oneri diretti, oneri contributivi, e indiretti, deducibilità ai fini Irap, facendosi che diventi il contratto più conveniente da prendere in considerazione anche alla luce dello snellimento della procedura dell’eventuale cessazione del rapporto di lavoro, dando finalmente più equità alle parti, e permettendo sia ai datori di lavoro che ai dipendenti maggiori serenità lavorative.
Con il lancio de decreto legislativo 4 marzo 2015, n° 22 vengono introdotti nuovi istituti:
Inoltre è stata introdotta la limitazione a 36 mesi, nell’ambito del 20% dell’organico aziendale, quale possibilità ai contratti a termine unitamente allo snellimento del contratto di apprendistato e di inserimento.
Questione da evidenziare, a parere della scrivente, se pur sperimentale, legata al lavoro, contenuta nella legge di stabilità 2015, è la possibilità di percezione mensile nella busta paga della quota di TFR in corso di maturazione, che diventa parte integrativa della retribuzione, essendo così attratta nella soggettività di tassazione ordinaria e non separata.