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Nuove attività imprenditoriali. Quando il regime forfetario “batte” quello dei minimi

Nuove attività imprenditoriali. Quando il regime forfetario “batte” quello dei minimi

Nuove attività imprenditoriali. Quando il regime forfetario “batte” quello dei minimi

Una delle questioni da affrontare in sede di nascita di una nuova impresa è rappresentata dalla scelta del regime fiscale più adatto in grado di minimizzare la pressione fiscale. Negli ultimi due mesi del 2014, in base ai dati forniti dal MEF si è assistito a una corsa all’apertura delle partita IVA con l’opzione del 5%, in previsione di un mancato rinnovo per l’anno successivo.

Vecchio regime dei minimi

Nonostante per tutto il 2015 il vecchio regime dei minimi al 5% sia stato confermato grazie al cd. “Decreto Mille-Proroghe”, il neo imprenditore/professionista rimarrà sorpreso dalla maggior convenienza (in specifici casi) del regime forfetario al 15% rispetto a quello dei minimi al 5%. L’attento lettore potrebbe esclamare: “Eresia”! Come può essere più conveniente un sistema con tassazione al 15% contro uno al 5%? I conti potrebbero non tornare.

Regime forfettario

Per comprendere il perché è necessario sintetizzare i presupposti impositivi dei due regimi. Nel regime forfetario (in vigore dal 1° gennaio 2015) il reddito imponibile si determina in via forfetaria applicando ai ricavi (fatturato) e ai compensi percepiti nel corso dell’anno un coefficiente di redditività differenziato per tipologia di attività svolta. Tale coefficiente si attesta in una misura compresa tra il 40% e l’86%.

Il reddito determinato forfetariamente non subisce l’influenza dei costi sostenuti per la sua produzione, in pratica sono ininfluenti poiché il reddito imponibile è determinato a forfait.

Gli unici oneri d’esercizio deducibili sono rappresentati dai contributi previdenziali obbligatori e dalle perdite subite negli esercizi precedenti. In questo modo, per esempio, un imprenditore operante nel commercio, che fattura € 10.000 sostenendo costi per merci di € 2.000, oneri previdenziali per € 3.500, avrà un imponibile fiscale pari a (10.000 * 40%) – 3500 = 500, una tassazione netta pari a 500 * 15% = € 75. In modo diverso nel regime dei minimi l’imponibile è dato dalla differenza tra i ricavi e i costi dell’esercizio. A titolo d’esempio, il commerciante di cui sopra, se fosse stato un minimo, avrebbe avuto un imponibile fiscale pari a 10.000 – 2.000 – 3.500 = 4.500 e una tassazione netta pari a 4.500 * 5% = € 225.

Fattori di vantaggio

Un fattore di vantaggio, di sicuro rilievo nel regime forfetario è rappresentato dalla possibilità di abbattere l’imponibile fiscale di 1/3 per le nuove attività imprenditoriali nel corso di un triennio. Il comma 87 dell’articolo 1 L.190/2014 (C.D. Legge di Stabilità), ha previsto che la riduzione dell’imponibile è applicabile (fino al compimento del triennio) anche a chi ha iniziato l’attività nel 2013/2014 e abbia conservato le caratteristiche di convivenza nel regime forfetario. Le condizioni necessarie per ottenere l’abbattimento di 1/3 dell’imponibile fiscale sono:

  • avere i requisiti previsti per l’accesso al regime forfetario;
  • non aver svolto negli ultimi tre anni attività professionale, artistica o d’impresa neanche in forma associata o familiare:
  • la nuova attività non deve costituire “mera prosecuzione” di un’altra svolta in passato anche in forma dipendente, da tale categoria sono da escludersi coloro che hanno sostenuto un praticantato obbligatorio volto all’accesso alle professioni regolamentate (es. commercialisti, avvocati, ecc.);
  • nel caso in cui venga proseguita attività svolta precedentemente da altro soggetto, i ricavi da questi conseguiti negli anni passati non possono mai essere superiori a quelli previsti per l’accesso al regime forfetario.

Esempi di imprenditoria

Alla luce di questo, le nuove attività imprenditoriali possono battere il regime dei minimi anche per effetto della riduzione di 1/3 della base imponibile. Riprendendo l’esempio del commerciante, se l’attività fosse stata del tipo “nuovo iniziativa imprenditoriale”, l’imponibile fiscale ridotto di 1/3 sarebbe stato pari a 335 € e la tassazione netta pari € 335 * 15% = 50,25 €.

Il principio guida che il “saggio imprenditore” dovrebbe adottare nella scelta del regime da utilizzare per la propria attività dovrà basarsi su un’attenta valutazione dei ricavi previsti e dei rispettivi costi.

Quale è il migliore trai due Regimi?

Conti alla mano, è stato verificato che il regime forfetario sia di gran lunga più conveniente quando l’attività tende a generare un esiguo livello di costi, nonché un rilevante livello di utili (ricavi – costi). Il caso tipico è rappresentato dai professionisti che generalmente, a parità di ricavi, tendono ad avere meno costi rispetto a chi opera in settori quale quello del commercio o della produzione dei beni. In definitiva tanto maggiori saranno gli utili attesi, tanto maggiore sarà la convenienza del regime forfetario rispetto a quello dei minimi.