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Accedere alla procedura di crisi da sovraindebitamento

Accedere alla procedura di crisi da sovraindebitamento

Quali sono i presupposti per accedere alla procedura di crisi da sovraindebitamento

La disciplina del sovraindebitamento, prevista dalla legge 27.01.2012, n. 3, rappresenta una novità assoluta per l’ordinamento italiano poiché recupera il vuoto legislativo generato dalla riforma delle procedure concorsuali del 2005. La Riforma del 2005, infatti, ha eliminato uno degli aspetti sanzionatori previsti dalla legge fallimentare del 1942 e aggiungendo, a favore del fallito persona fisica, la possibilità dell’esdebitazione (art. 142 e ss. l. fall.). Tale procedura si sostanzia nel diritto alla cancellazione di tutti i debiti non soddisfatti dalla liquidazione dell’attivo della procedura concorsuale dopo la conclusione di quella aperta con la sentenza dichiarativa di fallimento.

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Alla persona fisica, in sostanza, è stata riconosciuta la possibilità concreta di ripartire con una nuova attività commerciale. Ciò nella consapevolezza che è difficile che il debitore fallito, chiuso il fallimento e soddisfatti i creditori attraverso la liquidazione fallimentare, possa altrimenti liberarsi dei debiti residui. Tale eventualità, ininfluente per i soci limitatamente responsabili, assume valenza verso i soci illimitatamente responsabili.

Sovraindebitamento: cosa significa?

Per sovraindebitamento la legge intende una situazione perdurante di squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il proprio patrimonio prontamente liquidabile, nonché la definitiva incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. Ecco in chiarezza, i soggetti interessati alla composizione della crisi da sovraindebitamento:

  • gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale, sia in forma individuale sia in forma societaria, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
    • aver avuto, negli ultimi tre esercizi o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000 euro;
    • aver realizzato, negli ultimi tre esercizi o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000 euro;
    • avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a 500.000 euro;
  • gli imprenditori agricoli;
  • le associazioni professionali;
  • le start up innovative.

La legge n. 3 del 2012 ha esteso la composizione della crisi da sovraindebitamento al consumatore, ossia al soggetto, persona fisica, che ha assunto debiti per scopi estranei all’attività di carattere imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. La novità introdotta dal legislatore prevede, in sostanza, la possibilità di ristrutturazione del debito anche per:

  • i soggetti persone fisiche non imprenditori;
  • gli imprenditori agricoli;
  • le imprese di ridotte dimensioni, alle quali non si estendono le opportunità offerte dalle tradizionali procedure concorsuali.

Stato di Sovraindebitamento

Per accedere alle procedure previste dalla legge n. 3 del 2012, il debitore deve trovarsi in stato di sovraindebitamento che, ai sensi dell’art. 6, co. 2, s’intende:

  1. la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte dal debitore ed il suo patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni;
  2. ovvero la definitiva incapacità ad adempierle regolarmente.

In conclusione, solo in tali determinate condizioni, sarà possibile accedere a tale procedura.