La Società a Responsabilità Limitata (abbreviata S.r.l.), appartiene alla categoria delle società di capitali ed è disciplinata dal Libro V, Titolo V, Capo VII, del Codice Civile a partire dall’art. 2462. Essendo una società di capitali i soci rispondono limitatamente per la quota di capitale da loro versata e non con il proprio patrimonio personale.
La costituzione di una S.r.l. può avvenire per contratto tra due o più soggetti, oppure può nascere anche per atto unilaterale, nel senso che la società è composta da un unico socio e, in questo caso, viene detta uni-personale.
I soci, nel momento della costituzione della società, devono depositare almeno il 25% del capitale sociale se si tratta di conferimenti in denaro (depositandoli presso un istituto di credito), oppure devono effettuare la totalità dei conferimenti, se si tratta di beni.
Nella S.r.l. possono costituire oggetto del conferimento, secondo quanto previsto dall’art. 2464 del Codice Civile “tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica”. È pertanto possibile conferire anche prestazioni di opera o servizi e non solo denaro o beni in natura.
Viene data ampia libertà di scelta dal Codice Civile alle possibilità di amministrazione di una S.r.l. Infatti lo Statuto sociale può prevedere delle personalizzazioni rispetto a quanto previsto dalla normativa in vigore che si limita a prevedere tre aspetti: “l’amministrazione della società è affidata a uno o più amministratori nominati con decisione dei soci, salvo che per i primi amministratori, che sono nominati nell’atto costitutivo”, “gli amministratori devono chiedere, entro 30 giorni da quando ne hanno avuto notizia, l’iscrizione della loro nomina nel registro delle imprese”, ed infine che “in caso di più amministratori essi costituiscono il consiglio di amministrazione, che delibera collegialmente”.
L’art. 2475 del Codice Civile permette che l’atto costitutivo possa prevedere che gli amministratori siano anche non soci della società e che in caso di amministrazione formata da più persone, gli amministratori possano agire, oltre che in modo collegiale, congiuntamente o disgiuntamente. Nel caso di amministrazione disgiunta, ogni amministratore ha potere di opporsi alle decisioni di un altro, cioè ha diritto di veto, e pertanto in tal caso la decisione spetterà ai soci. Nel caso di amministrazione congiunta, le decisioni devono essere approvate da tutti gli amministratori, ma ciascun amministratore può compiere in autonomia atti urgenti e necessari.
Le cause di scioglimento di una S.r.l. sono le medesime di tutte le società di capitali e sono definite dall’art. 2484 del Codice Civile.
In particolare si segnalano:
In fase di costituzione è necessario recarsi da un Notaio e il costo da sostenere, comprensivo di onorario e bolli, si aggira sui 2.000 euro. Questo costo è interamente deducibile e verrà spesato con il meccanismo degli ammortamenti in più anni. Oltre al costo del Notaio, vi è da aggiungere annualmente il costo per la consulenza contabile e fiscale prestata dal Commercialista, che di solito risulta variabile in funzione delle dimensioni della società e del quantitativo di documentazione prodotta.
Si segnalano inoltre i costi fissi che devono essere sostenuti ogni anno che sono il diritto camerale che ammonta a 200 euro (salvo eventuali maggiorazioni applicate dalla singola Camera di Commercio), la tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali pari 309,87 euro e il costo del deposito del bilancio annuale pari a 127 euro.