La Società a Responsabilità Limitata Semplificata (abbreviata s.r.l.s.), rientra nella categoria delle società di capitali ed è stata introdotta dal Decreto Ministeriale del 23 giugno 2012 n. 138. Come tutte le altre società di capitali, e a differenza delle società di persone, i soci rispondono limitatamente per la quota di capitale da loro versata e non con il proprio patrimonio personale.
Questa tipologia di società è disciplinata dal Codice Civile all’art. 2463 bis. Fondamentalmente le caratteristiche principali sono pressoché identiche ad un società a responsabilità limitata standard, ma le due principali differenze sono:
È bene precisare che è possibile costituire questa tipologia di società anche stando da soli, cioè come una società unipersonale. Inoltre i conferimenti che possono fare i soci devono essere esclusivamente in denaro, essendo esclusa la possibilità di conferimenti in natura.
La società paga le imposte sugli utili conseguiti nel corso dell’anno solare che va dal 1 gennaio sino al 31 dicembre, a meno che, in fase di costituzione venga deciso un esercizio che non segua l’anno solare, ma che deve sempre essere di 365 giorni.
La società paga due tipologie di imposte: l’I.R.E.S. che è l’imposta sul reddito delle società e che sconta un’aliquota sul reddito imponibile del 27,5% e l’I.R.A.P. che è un’imposta regionale che sconta un’aliquota standard del 3,9%, che può variare da regione a regione.
Oltre al costo della consulenza contabile e fiscale prestata dal commercialista, che risulta variabile in funzione delle dimensioni della società e dal quantitativo di documentazione prodotta, si segnalano i costi fissi che devono essere sostenuti ogni anno che sono il diritto camerale che ammonta a 200 euro (salvo eventuali maggiorazioni applicate dalla singola Camera di Commercio), la tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali pari 309,87 euro e il costo del deposito del bilancio annuale pari a 127 euro.
Costituire una società a responsabilità limitata semplificata offre dei vantaggi e degli svantaggi. Sicuramente il vantaggio principale è da ricondurre al fatto che la responsabilità per le obbligazioni sociali è limitata, per il socio, al solo capitale conferito.
Quello che invece è presente solo in quella semplificata è il risparmio di spesa in fase di costituzione: come detto, l’onorario del Notaio non è previsto. A fronte di questo risparmio, però, è bene precisare che la società deve rispettare uno Statuto standardizzato e non personalizzabile.
Un altro svantaggio è dato dal fatto che un capitale così ridotto, addirittura solo 1 euro, chiaramente non permette di poter ottenere facilmente un finanziamento in caso di necessità, in quanto il capitale sociale è da sempre visto, dai terzi, come solidità e affidabilità di una società.