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Agevolazioni societarie: nuove forme di SRL

Agevolazioni societarie: nuove forme di SRL

Agevolazioni societarie: nuove forme di SRL

Nel corso dell’ultimo anno l’universo delle Società a Responsabilità Limitata è stato ampliato con l’introduzione di alcune interessanti varianti.

La materia è in continua evoluzione, tanto è vero che il D.L. 76/2013 del 28 giugno 2013 ha apportato ancora nuovi cambiamenti.

Considero importante presentare una sintesi sull’argomento per offrire spunti per iniziative imprenditoriali.

Ricordo innanzitutto che la SRL è la forma più semplice e meno onerosa di società a responsabilità limitata e che può essere anche costituita da un unico socio.

Alla forma “classica” di Srl prevista dal codice civile (art. 2462 e segg.) sono state recentemente affiancate:

  1. la Società a Responsabilità Limitata Semplificata (SRLS): introdotta dal D.L. 24/01/2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24/03/2012 n. 27 (che ha aggiunto al Codice Civile l’art. 2463-bis).
  2. la Società a Responsabilità Limitata a Capitale Ridotto (SRLCR): introdotta dal D.L. 22/06/2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7/8/2012 n. 134 e soppressa dal D.L. 76/2013.
  3. la Società a Responsabilità Limitata Innovativa (SRLI, o Start-up Innovativa): introdotta con il D.L. n. 179 del 2012 convertito in legge n. 221 in vigore dal 19/12/2012.

È utile ripercorrere analogie e differenze delle prime due tipologie societarie, anche se va evidenziato da subito che la Srl a capitale ridotto ha avuto vita breve, essendo stata di fatto soppressa dal D.L. 76 del 28 giugno 2013, il quale ha esteso il campo della Srl semplificata, facendovi ricomprendere anche alcune caratteristiche che erano della Srl a capitale ridotto.

SRL semplificata e SRL a capitale ridotto – Analogie:

  • basso capitale sociale richiesto, vantaggio comune, per facilitare l’avvio d’impresa: da 1 a 9.999,99 €;
  • versamento del capitale sociale, esclusivamente sotto forma di denaro, nelle mani degli amministratori e non in banca;
  • soci solo persone fisiche;
  • unico socio o pluralità di soci;
  • obbligo di indicare negli atti e nei documenti sociali la tipologia di SRL.

SRL semplificata e SRL a capitale ridotto – Differenze:

  • nella SRL semplificata i soci devono avere età inferiore ai 35 anni per favorire la creazione di nuove società da parte di giovani imprenditori, ed è vietato cedere quote a soci ultratrentacinquenni; tali requisiti non sono previsti nel caso della SRL a capitale ridotto;
  • nella SRL semplificata l’atto costitutivo deve corrispondere, integralmente e senza modifiche, al modello standard previsto dal D.M. 23/06/2012 n. 138;
  • la SRL semplificata è più economica: è esentata dal pagamento delle imposte di bollo, dei diritti di segreteria e dell’onorario notarile per la costituzione. Sono dovute quindi solo l’imposta di registro in fase di costituzione (168,00 €) e il diritto annuale della Camera di Commercio. Non sono previste esenzioni per la SRL a capitale ridotto;
  • nella SRL semplificata è obbligatorio che l’organo amministrativo sia formato solo da soci; nella SRL a capitale ridotto, invece, l’amministrazione della società può essere affidata a una o più persone fisiche anche diverse dai soci.

Novità del D.L. 76 del 28/06/2013

Come sopra anticipato l’art. 9 commi 13 e seguenti del D.L. 76/2013 ha semplificato il campo, sopprimendo di fatto la Srl a capitale ridotto ed allargando le maglie per l’accesso alla Srl semplificata. Pertanto oggi, lo stato di fatto è il seguente:

  • l’unica Srl possibile con capitale inferiore a 10.000,00 euro è la Srl semplificata;
  • la Srl semplificata potrà essere costituita da persone fisiche di qualsiasi età (anche ultratrentacinquenni);
  • gli amministratori della Srl semplificata potranno essere anche non soci.

Il problema delle Srl a capitale ridotto iscritte al registro imprese fino al 28 giugno 2013, è stato risolto dal comma 15 dell’art. 9 del citato decreto legge, il quale ha stabilito che esse saranno in automatico riqualificate come Srl semplificate.

Società a Responsabilità Limitata Innovativa o Start-up Innovativa

L’ultima nata nell’ordinamento italiano è la SRL Innovativa o più semplicemente Start-up Innovativa. Si tratta di una società di capitali (incluse anche la srls e la srlcr, e società cooperative) che si caratterizza per l’oggetto sociale prevalente (o esclusivo): lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

Altri requisiti

Altri requisiti indispensabili che connotano la Start-up Innovativa sono i seguenti: costituzione e svolgimento di attività d’impresa da non più di 48 mesi, sede in Italia, costituzione non derivante da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo aziendale, utili non distribuiti (in passato) né da distribuire in futuro, valore della produzione non superiore a 5 milioni di euro.

Vi sono inoltre ulteriori tre condizioni che alternativamente devono essere possedute dalle Start-up innovative:

  1. spese in ricerca e sviluppo almeno pari al 20% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione;
  2. impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore ad un 1/3 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca o in possesso di laurea ed ha svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata;
  3. società titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale (afferenti all’oggetto sociale e all’attività d’impresa).

Vantaggi in Start-up

La Start-up Innovativa gode di una serie di importanti vantaggi:

  1. esonero totale dal pagamento dell’imposta di bollo, dell’imposta di registro, dei diritti di segreteria (per l’iscrizione nel Registro delle Imprese), del diritto annuale CCIAA;
  2. disciplina specifica, semplificata e meno onerosa, in materia di contratti di lavoro a tempo determinato;
  3. possibilità di remunerare i propri amministratori, dipendenti, collaboratori continuativi e dei fornitori di servizi esterni (come  avvocati e commercialisti), mediante l’emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o amministrativi con esclusione dei diritti di voto e a regime fiscale e contributivo agevolato: ad esempio, stock-options e work for equity;
  4. credito d’imposta per l’assunzione di personale altamente qualificato a tempo indeterminato, compresi apprendisti;
  5. incentivi fiscali negli anni 2013-2014-2015 per investimenti nel capitale sociale di start-up innovative effettuati sia da persone fisiche che da società;
  6. le quote di partecipazione possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari attraverso i portali on-line per la raccolta diffusa di capitali di rischio;
  7. accesso semplificato, gratuito e diretto per le start-up al Fondo Centrale di Garanzia, un fondo governativo che facilita l’accesso al credito attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari;
  8. sostegno nella promozione all’estero e nel processo di internazionalizzazione da parte dell’ICE;
  9. non assoggettamento a procedure concorsuali, eccetto procedimenti per la composizione della crisi d’impresa da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio;
  10. estensione dei termini temporali per la copertura delle perdite.

Anche le imprese già esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione può diventare start up innovativa depositando, entro 60 giorni, presso l’Ufficio del Registro delle Imprese una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti sopra descritti.

Le nuove forme societarie, pur con qualche limite, rappresentano strutture interessanti per fare impresa offrendo a seconda dei casi la possibilità di usufruire della SRL a costi ridotti rispetto alla norma oppure di creare business innovativi con agevolazioni amministrative e vantaggi fiscali.