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Cancellazione dei debiti per i piccoli imprenditori e privati
Una nuova sentenza apripista per la “gestione della crisi da sovraindebitamento” è tornata alla ribalta nei giorni passati: una pronuncia del Tribunale di Busto Arsizio ha permesso a una donna di abbattere il suo debito con Equitalia dell’87%.
La legge del 27/01/2012 n.3 nonostante la sua esistenza, ha negli ultimi anni stentato a decollare anche per via delle norme poco chiare che avrebbero regolamentato i soggetti coinvolti nella gestione della crisi.
Lo strumento del “procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento” d’ora in avanti “sovraindebitamento” è utilizzabile dai soggetti non fallibili, in pratica coloro che non possono beneficiare degli strumenti messi a disposizione dalla Legge Fallimentare.
Legge Fallimentare
In questa categoria rientrano anche i privati (persone fisiche) che in un determinato periodo della loro vita si ritrovino ad avere una condizione debitoria tale da impedire la gestione comune degli adempimenti finanziari (es. avere un conto corrente bancario).
La normativa sul “sovraindebitamento” permette a questa categoria di soggetti di beneficiare nell’esdebitazione dai debiti (riduzione/cancellazione) contratti in passato, a fronte di un piano di ristrutturazione redatto e asseverato in termini di fattibilità e veridicità (art. 161 Legge Fallimentare), da un professionista abilitato ovvero da un OCC (Organismo di Composizione della Crisi).
Strumento di Sovraindebitamento
Lo strumento del “sovraindebitamento” è utilizzabile da:
- imprenditori non commerciali o non fallibili per mancanza dei requisiti dimensionali (art. 1 R.D. 16/03/1942 n.267);
- enti non commerciali e lavoratori autonomi (es. artigiani o liberi professionisti);
- imprenditori agricoli (che non svolgano attività commerciale);
- soggetti non esercenti alcuna attività d’impresa
Tali soggetti possono essere messi nelle condizione di annullare/ridurre i propri debiti se dimostrano che, a fronte delle disponibilità correnti e future, non vi sia possibilità di onorare i propri impegni.
Esdebitazione totale o parziale
A dimostrare la reale condizione del debitore, tale da richiedere una esdebitazione totale o parziale, è necessario affidarsi ad un professionista abilitato quale Dottore Commercialista, Avvocato o Notaio.
Il tecnico redige un piano di ristrutturazione contente tutte le posizioni di debito del soggetto (es. Equitalia, banche, finanziarie, ecc. ), effettua una valutazione delle possibilità di restituzione in base alle disponibilità del debitore, redige un piano da sottoporre all’approvazione dei creditori e all’omologazione da parte del tribunale dove il soggetto debitore risiede.
Il procedimento per il “sovraindebitamento” si svolge con il susseguirsi di più fasi:
- il debitore si rivolge ad un professionista (Dottore Commercialista, Avvocato, Notaio) ovvero ad un OCC (Organismo di Composizione della Crisi);
- il professionista redige un piano di ristrutturazione e lo deposita presso il tribunale di residenza del debitore;
- il tribunale nomina un Giudice che valuta la proposta e in caso affermativo fissa immediatamente con decreto l’udienza, invia contestualmente ai creditori la proposta redatta dal professionista e gli informa della possibilità di blocco da azioni esecutive (es. decreti ingiuntivi);
- il giorno dell’udienza il giudice verifica l’assenza di azioni individuali dei creditori, atti fraudolenti a danno delle parti, dispone il blocco per 120 giorni delle azioni intraprese prima della presentazione dell’accordo;
- il piano di risanamento risulta approvato con il consenso di tanti creditori che rappresentano almeno il 70% dei crediti e può prevedere una moratoria estendibile fino ad un anno.
Appare quindi evidente che il debitore dovrà prestare particolare attenzione nella scelta del professionista che andrà a redigere il piano di risanamento.
Tale ruolo risulterà fondamentale poiché oltre a convincere una “super maggioranza” creditizia (almeno il 70%), dovrà passare l’esame da parte del tribunale nonché del giudice designato.
Nello stesso tempo, il piano di ristrutturazione, proprio per il ruolo guida che riveste nella procedura da “sovraindebitamento” è soggetto anche a sanzioni penali e amministrative per il professionista che violi i principi della veridicità e fattibilità, art. 236 del R.D. n.267 del 16/03/1942.