Nel Comunicato stampa Agenzia delle Entrate dell’11 agosto vengono rese pubbliche alcune delle domande più richieste dai professionisti e dalla stampa in merito alla blasonata Voluntary Disclosure: attraverso questo documento vengono date risposte ben precise che vanno a colmare i dubbi e le ambigue interpretazioni che tanto hanno rallentato le adesioni nell’ultimo periodo (di ben l’80%).
L’agenzia delle Entrate, tramite il comunicato, garantisce che la completa procedura di collaborazione volontaria non sarà compromessa se il contribuente risulterà seriamente impossibliitato a produrre tutta la documentazione per riprodurre la sua situazione fiscale. Ovviamente la relazione dovrà contemplare tali cause e segnalarle anche con cognizione di tempo. La documentazione dovrà, altresi, essere trasmessa entro la notifica da parte dell’ufficio dell’invito a comparire.
Se il contribuente che vuole accedere alla procedura di Voluntary Disclosure e nel contempo si avvalerà dello scudo fiscale, sarà tenuto a indicare nella relazione di accompagnamento, le dichiarazioni riservate, direttamente o indirettamente, correlate alle poste patrimoniali ed ai redditi.
Dopo la presentazione dell’istanza di collaborazione volontaria, i capitali possono essere fatti rientrare in suolo italiano, le Entrate forniscono chiarimenti sugli elementi che il contribuente deve fornire sul piano probatorio in merito all’avvenuto rimpatrio.
Assieme all’ambito temporale, la circolare, affronta anche alcuni dubbi riguardanti il rilascio dell’autorizzazione all’intermediario finanziario estero a trasmettere alle Autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di procedura (c.d. waiver). Ulteriori chiarimenti, infine, riguardano gli aspetti sanzionatori connessi al caso di emersione di immobili all’estero, nonché alle violazioni in materia di imposta di registro, di imposta sulle donazioni o di imposta di successione.
Quando senza l’intervento di un intermediario finanziario residente, le pensioni sono accreditate su conti elvetici, l’imponibile resta assoggettato al 5%. In questo caso, il contribuente che non abbia canalizzato la riscossione di tali rendite tramite un intermediario, può avvalersi della procedura di collaborazione volontaria.