Nel prospetto di liquidazione 730-3 del modello 730 2015 sono esposte le imposte a debito e/o a credito del dipendente o pensionato. Le imposte a debito includono sia le somme da trattenere nella busta paga o nella rata di pensione a saldo o a titolo di primo acconto dell’IRPEF sia quelle dovute come unico o secondo acconto con riferimento al periodo di imposta 2015.
Tuttavia, può accadere che i contribuenti percepiscano nel 2015 un reddito complessivo di importo inferiore rispetto a quelli dichiarati per il 2014 oppure che sostengano in tale periodo di imposta degli oneri deducibili dal reddito complessivo o detraibili dall’IRPEF di ammontare molto significativo.
In tale fattispecie, il dipendente o pensionato ha la facoltà di chiedere entro il 30 settembre 2015 al datore di lavoro o all’ente pensionistico di versare gli acconti per un importo minore di quello riportato nel prospetto di liquidazione o addirittura di non versarli.
Se si presenta il modello 730, gli acconti per i redditi 2015 relativi all’Irpef e/o alla cedolare secca sono calcolati direttamente in base ai redditi dichiarati per l’annualità precedente (2014) e nel mese di novembre 2015 sonotrattenuti dal sostituto d’imposta sulla busta paga o sul rateo della pensione.
In particolare, nel modello 730-3 (prospetto relativo all’assistenza fiscale prestata) compaiono, ai righi da 91 a 102 per il dichiarante e ai righi dal 111 al 122 per il coniuge dichiarante, i dati relativi alle imposte a debito, oltre che di quelle a credito, a titolo di IRPEF e relative addizionali, acconto del 20% sui redditi a tassazione separata, imposta sostitutiva incremento di produttività, cedolare secca sulle locazioni e di contributo di solidarietà.
Gli importi della seconda o unica rata di acconto dell’Irpef e della cedolare secca sono indicati nell’ordine nel rigo 95 e nel rigo 101 (righi 115 e 121 per il coniuge dichiarante).
Nei successivi righi 161 e 162 di tale modello vengono evidenziati rispettivamente l’importo del saldo e primo acconto e del secondo o unico acconto trattenuto dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico in busta paga e quello analogo da versare con il modello F24 da parte dei dipendenti privi di un sostituto (ad esempio, collaboratori familiari e badanti).
Il contribuente, che ha presentato il modello 730 2015, se vuole che il secondo o unico acconto di novembre 2015 sia effettuato in misura minore rispetto a quella calcolata in fase di liquidazione oppure che non sia affatto operato, in quanto ha valide ragioni per ritenere che l’IRPEF dovuta per il 2015 sarà minore di quella dovuta per il 2014 (ad esempio, per la diminuzione o scomparsa degli importi di singole categorie di reddito ovvero per la presenza di oneri deducibili o detraibili) ha la possibilità di:
Se, al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi (Unico 2016 o 730 2016), dalla liquidazione delle imposte annuali dovute dal dipendente o pensionato per il 2015, emerge che gli acconti sono inferiori a quelli effettivamente dovuti, vengono irrogate dall’Amministrazione finanziaria le sanzioni per versamento insufficiente in misura pari al 30% della differenza tra l‘importo versato e il dovuto.
Resta inteso che, prima che arrivi la comunicazione di irregolarità da parte dell’Agenzia delle Entrate, si può rimediare ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso.
Giacomo Panzetta, dipendente a tempo indeterminato di un’impresa di trasporti e percettore di redditi di terreni e fabbricati, ha presentato il modello 730 2015. Dal modello 730-3 quale risulta un debito a titolo di unico acconto IRPEF da versare nel mese di novembre per € 725.
Nel 2015, il reddito del contribuente subirà una riduzione all’incirca del 30% a seguito della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part time e sono sopportate spese sanitarie di importo particolarmente consistente. Secondo i calcoli del dipendente, l’acconto di novembre va versato in misura pari a € 500 (cifra arrotondata prudenzialmente per eccesso).
Il contribuente può chiedere entro il 30 settembre 2015 al suo datore di lavoro di versare un acconto inferiore
rispetto a quello scaturente dal modello 730-3. Se dai calcoli definitivi derivanti dal modello 730 2016 o Unico 2016 scaturisce che l’acconto versato è inferiore a quello dovuto, sulla differenza tra il versato e il dovuto scatta la sanzione del 30%, salvo il ricorso tempestivo al ravvedimento operoso.