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La tassa di concessione governativa sui cellulari quando si paga

La tassa di concessione governativa sui cellulari quando si paga

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Lo ha confermato il Legislatore nazionale attraverso l’art. 2, co. 4, del D.L. n. 4/2014, convertito con la L. n.  50/2014.

Per stazioni radioelettriche si intendono, in effetti, anche le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione.

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Tuttavia, l’orientamento della giurisprudenza non è sempre stato favorevole alla sua applicazione (Corte di cassazione, sentenza n. 23052/2012).

Da ultimo, in ordine di tempo è intervenuta la Corte europea che ne ha riconosciuto la legittimità (Corte europea, sentenza del 17 settembre 2015, causa numero C-416/2014).

Alcune definizioni dal giudice nazionale

Secondo l’organismo comunitario, in estrema sintesi, spetta al giudice nazionale verificare che l’Amministrazione finanziaria non richieda alcuna approvazione e nemmeno alcun documento, visto che il contratto di abbonamento sostituisce l’autorizzazione o la licenza di stazione radioelettrica e, inoltre, costituisce il presupposto impositivo della tassa di concessione governativa.

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Pertanto, secondo i giudici comunitari, tale tassa non interferisce con la vendita di dette apparecchiature terminali, che possono essere vendute senza l’obbligo di sottoscrivere un contratto di abbonamento.

Differenza tra uso privato e fornitura di reti

Occorre distinguere l’utilizzo privato del telefonino dalla fornitura di reti.

Infatti, la tassa di concessione governativa non ha come base imponibile la fornitura di reti e di servizi di comunicazione elettronica.

In aggiunta, l’uso privato di un servizio di telefonia mobile da parte di un abbonato non presuppone la fornitura di una rete o di un servizio di comunicazione elettronica ai sensi della Direttiva comunitaria n. 2002/20.

Il presupposto impositivo

Il tributo si rende applicabile non alle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre, ma ai contratti di abbonamento sia privati sia affari sottoscritti per l’uso di tali apparecchiature.

L’atto soggetto a tassa è la licenza o il documento sostitutivo per l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione ex art. 318 del D.P.R. n. 156/1973 ed art. 3 del D.L. n. 151/1973, convertito con modificazioni dalla L. n. 202/1991.

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Pertanto, il contratto di abbonamento concluso tra il fornitore di servizi di telefonia mobile (ad esempio, H3G, Vodafone, TIM, Wind e via dicendo) e l’utente dell’apparato terminale costituisce il fatto generatore della tassa di concessione governativa.

Ne deriva che l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre  in virtù di un contratto di abbonamento o viene sottoposto dal legislatore nazionale ad un’autorizzazione generale o a una licenza nonché al pagamento di detta tassa, in quanto il contratto di abbonamento sostituisce di per sé la licenza o l’autorizzazione generale e, pertanto, non occorre alcun intervento dell’Amministrazione al riguardo.

La misura della tassa di concessione governativa

Il tributo risulta di importo variabile a seconda della tipologia di contratto di utenza (privati o affari).

La tassa di concessione governativa per l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile ammonta a € 5,16 mensili per le utenze residenziali (a € 12,91 per ogni mese di utenza affari) per ciascun telefonino.

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Trattamento differenziato a seconda della categoria di utenza

Secondo i giudici comunitari, il diritto dell’Unione europea non preclude un trattamento differenziato degli utenti di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre, a seconda che essi sottoscrivano un contratto di abbonamento a servizi di telefonia mobile o acquistino tali servizi in forma di carte prepagate eventualmente ricaricabili, in base al quale solo i primi sono assoggettati a una normativa nazionale come quella che istituisce la tassa di concessione governativa.

La tassa in esame nella legislazione nazionale grava esclusivamente sugli abbonati. Infatti, ne sono esclusi i possessori di contratti ricaricabile.