Imprenditore agricolo, così come stabilito dal codice civile, è ogni individuo che in possesso di Partita IVA esercita alcune attività nell’ambito della coltivazione dei terreni, della selvicoltura, dell’allevamento di animali e di tutto ciò che in qualche modo è collegato a tali attività, come ad esempio la trasformazione e la conservazione dei beni ottenuti coltivando terreni, occupandosi delle foreste e allevando animali.
Le imprese agricole possono essere costituite in forma di ditta individuale, di società di persone, di cooperative o di società di capitali. Il requisito essenziale è che almeno un socio o l’amministratore o il titolare abbia la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP); ossia che abbia sia le competenze tecniche per svolgere l’attività agricola, di selvicoltura o di allevamento, sia che dedichi almeno il 50% del proprio lavoro a tali attività, ricavandone almeno il 50% del proprio reddito complessivo derivante da un’attività lavorativa.
Tale percentuale può essere ridotta al 25% nel caso di un’area considerata “svantaggiata”. Inoltre, le aziende agricole devono avere l’indicazione di “società agricola” nella loro denominazione, ossia nel nome dell’azienda stessa.
Il possesso di un terreno, di un fondo rustico, di una fattoria o di un allevamento, ma anche il comodato o l’affitto degli stessi (ai sensi della Legge 203/82 con patto in deroga ex art. 45 della stessa legge, contratto di affitto soggetto registrazione entro 20 giorni e imposta di registro dello 0,50% sul corrispettivo complessivo), consente all’imprenditore agricolo di iniziare l’attività attraverso l’iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA della provincia in cui ha sede l’azienda e richiedere il rilascio della Partita Iva all’Agenzia delle Entrate.
A tale richiesta è necessario allegare, sempre, una visura e il titolo di possesso del terreno/fondo/allevamento stesso.
Le imprese agricole sono fra le meno costose a livello di gestione e imposte. All’avvio dell’impresa bisogna solamente pagare il cosiddetto “diritto camerale” che ammonta a meno di 100 Euro.
Ai fini IVA l’imprenditore agricolo deve scegliere se adottare il regime speciale di detrazione (art. 34 del D.P.R. n. 633/1972), oppure quello normale; indicando l’opzione nella prima dichiarazione Iva annuale. Tale scelta è vincolante per un triennio.
L’Iva in detrazione (regime speciale) non avviene in maniera analitica sulla base dell’Iva pagata ai fornitori, ma viene determinata in via forfettaria mediante l’applicazione delle percentuali di compensazione, per gruppi di prodotti agricoli ed ittici elencati nella Tabella A, Parte I allegata al D.P.R. n. 633/1972, sull’ammontare delle cessioni di prodotti agricoli effettuate. Le aliquote di compensazione per il settore agricolo sono più basse o al massimo sono uguali a quelle ordinarie, in dettaglio sono: il 4%, il 10% e il 22% in base al tipo di prodotto.
Esempio di calcolo Iva da versare nel regime speciale agricolo | |
Cessione di piante ornamentali, da parte di un vivaio, per | 10.000,00 euro + Iva |
Aliquota Iva, da applicare e dovuta sull’imponibile, pari al 10% | 1.000,00 euro |
Iva detraibile applicando la percentuale di compensazione del 4% | 400,00 euro |
Iva da versare a debito | 600,00 euro |
La detrazione forfetizzata non spetta:
Le imprese agricole possono usufruire di alcuni vantaggi che riguardano quattro diversi regimi fiscali:
Di conseguenza, le imposte obbligatorie variano in base al regime fiscale adottato. L’Irpef non si calcola in base al reddito effettivo, ma prendendo in considerazione un reddito medio ordinario determinato in base alle rendite catastali.
In agricoltura esistono due figure previdenziali, riferibili a chi esercita l’attività agricola, il coltivatore diretto e l’imprenditore agricolo professionale (IAP):
Quando si avvia l’attività agricola, sia essa l’unica attività lavorativa del soggetto o quella prevalente, c’è l’obbligo di versare all’INPS i contributi previdenziali nella gestione lavoratori autonomi agricoli. L’importo dei contributi da versare, si calcola sulla base del reddito agrario cui corrisponde una delle quattro fasce di reddito convenzionale stabilite dalla legge.