E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dello scorso 4 settembre, il d.lgs. n.139 del 18 agosto 2015 che dal 2016 opererà un vero e proprio restyling per i bilanci delle imprese, dando attuazione, tra l’altro, alla direttiva 2013/34/UE sulla struttura e i modi di predisposizione dei bilanci d’esercizio e di quelli consolidati, delle relative relazioni, redatti da talune tipologie d’imprese stabilite in stati membri dell’Unione Europea.
L’art. 6 del decreto integra e modifica, tra gli altri, gli articoli 2423 e seguenti del codice civile che contengono i principi e le disposizioni in materia di redazione del bilancio, gli schemi di conto economico, di stato patrimoniale, l’informativa di bilancio, i criteri di valutazione applicabili alle voci ivi iscritte.
Il decreto stabilisce che le medie e grandi imprese dovranno adottare il rendiconto finanziario, che diventa documento obbligatorio dei conti annuali e si aggiunge allo stato patrimoniale, al conto economico e alla nota integrativa. Le imprese di minori dimensioni, invece, adotteranno bilanci super semplificati, con l’addio alla nota integrativa.
Il legislatore ha identificato, in via preliminare, tre tipologie d’imprese distinguendo tra micro, piccole e grandi imprese e prevedendo, per ciascuna di esse, i seguenti differenti obblighi in tema di
redazione del bilancio di esercizio. Per le micro imprese, ossia le società che nel primo esercizio o, per due esercizi consecutivi, non hanno superato due dei seguenti limiti:
E’ introdotta la facoltà di redigere un bilancio semplificato (nuovo art. 2435-ter, codice civile) che, pur basandosi espressamente sugli schemi e i criteri di classificazione previsti per il bilancio in forma abbreviata (ex art. 2435-bis), si caratterizza per l’esonero dalla redazione del rendiconto finanziario e, ove fornite determinate informazioni in calce allo stato patrimoniale, dall’esonero dalla redazione della nota integrativa e dalla relazione sulla gestione.
Per le piccole imprese è confermata la facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis, codice civile), con le stesse caratteristiche evidenziate per le micro imprese.
Per entrambe le categorie d’imprese citate (micro e piccole), resta comunque ferma, la facoltà di redigere il bilancio in forma ordinaria. Infine per le grandi imprese è confermato l’obbligo di redigere il bilancio nella forma ordinaria, ma con l’introduzione di un’importante e rilevante novità, ossia l’obbligo di redazione del rendiconto finanziario, che costituirà parte integrante del bilancio. Inoltre, sono state apportate modifiche agli schemi di conto economico e di stato patrimoniale e al contenuto della nota integrativa e della relazione sulla gestione.
Il rendiconto finanziario è un prospetto autonomo rispetto agli altri prospettici numeri del bilancio (stato patrimoniale e conto economico) in grado di sintetizzare la dinamica finanziaria dell’esercizio e diviene parte integrante del bilancio. Il nuovo articolo 2425-ter, al contrario di quanto abitualmente previsto dal codice civile per gli altri prospetti obbligatori, non prevede una struttura rigida ovvero un contenuto minimo dello stesso, anche se indica gli obiettivi che la sua redazione deve porsi. Lo stesso precisa, infatti, che nel rendiconto per l’esercizio e per quello precedente devono essere illustrati:
Può succedere che per redigere correttamente il rendiconto, i dati della contabilità aziendale, non siano sufficienti già dal primo giorno dell’esercizio interessato dalle novità (1° gennaio 2016), di conseguenza sarà necessario trovare gli strumenti per monitorare gli accadimenti aziendali rilevanti.
Un’altra problematica è legata al fatto che la regola per la redazione del bilancio è quella per cui i dati dell’esercizio devono essere comparati con quelli dell’anno precedente. Ciò significa che una volta chiusi i bilanci 2015, il rischio che si potrebbe verificare è quello di una loro nuova rielaborazione per consentire il confronto con i dati del bilancio 2016, predisposto secondo le novità della direttiva 2013/34/UE. Con riferimento, poi, al rendiconto finanziario, il tema diventa ancora più difficile.
Infatti, essendo lo stesso un nuovo prospetto introdotto, la comparabilità potrebbe portare a sostenere che in sede di bilancio 2016 occorrerà fornire anche il rendiconto 2015 per offrire la comparazione anche di questo dato. Inoltre, occorre considerare che la norma preveda che nel rendiconto devono essere illustrati la composizione e i flussi della liquidità per l’esercizio e per quello precedente. Il riferimento all’anno precedente porta a ritenere che i dati da monitorare per redigere il rendiconto non siano solo quelli concernenti gli accadimenti 2016, ma anche quelli riguardanti l’anno precedente.
Le novità imposte dalla nuova normativa, si applicheranno ai bilanci riguardanti gli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2016, e quindi nel bilancio al 31-12-2016.