Grazie al Dm 27 ottobre 2015, sarà possibile gestire la piattaforma per il commercio elettronico con un’unica procedura di certificazione. Si potranno vendere libri cartacei o far scaricare musica tramite internet senza dover emettere alcun documento fiscale, ma annotando l’operazione nel registro dei corrispettivi (ai sensi dell’art. 24 del D.p.r. 633/1972) entro il giorno non festivo successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Con riferimento a quest’ultimo aspetto, inoltre, qualora il soggetto decidesse di optare per la trasmissione telematica dei corrispettivi (ai sensi dell’art. 2, D.Lgs 127/2015) sarebbe esonerato, a partire dal 1° gennaio 2017, anche dalla registrazione giornaliera dei corrispettivi.
L’esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi per le operazioni di commercio elettronico diretto “business to consumer” (B2C) ha efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2015; mentre rimane invariato l’obbligo per le operazioni tra soggetti passivi “business to business” (B2B), che seguono le regole ordinarie.
L’ e-commerce, in relazione alle concrete modalità di esecuzione del contratto, si distingue in:
Inoltre, a seconda dei soggetti che prendono parte al processo di vendita, il commercio elettronico può essere classificato in:
Ai sensi della direttiva comunitaria 2006/112/Ce, per servizi di commercio elettronico diretto si intendono tutti quei servizi forniti attraverso internet o una rete elettronica, la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione.
Per comprendere la ratio della nuova regola, occorre ricordare che il commercio elettronico indiretto viene assimilato alle vendite per corrispondenza e, per effetto delle disposizioni del decreto 696/1996, è esonerato dalla certificazione dei corrispettivi, mentre il commercio elettronico diretto è assimilato alle prestazioni di servizi, quindi, assoggettato all’obbligo di certificazione dei corrispettivi.
Ebbene, la nuova regola, con efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2015, equipara il commercio elettronico diretto a quello indiretto; di conseguenza, esonera dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi le operazioni di commercio elettronico diretto nei confronti dei consumatori finali (B2C), a meno che la fattura non sia espressamente richiesta dal cliente al momento di effettuazione dell’operazione.
È opportuno evidenziare che l’esonero dalla certificazione fiscale si aggiunge a quello già previsto dal D.Lgs 42/2015, che ha introdotto, all’articolo 22 del D,p.r. 633/1972, il punto 6-ter), secondo cui l’emissione della fattura non è più obbligatoria per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di tele/radiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione.