Per chi effettua l’acquisto di una abitazione con i requisiti di “prima casa” la legislazione fiscale ha previsto un regime fiscale di favore differenziato in ragione dell’applicabilità o meno dell’Iva (l’imposta sul valore aggiunto è dovuta quando il cedente è un’impresa costruttrice o di ristrutturazione).
I requisiti dell’agevolazione sono disciplinati dall’art. 1 della tariffa, parte prima e alla nota II-bis del dpr n. 131/86. L’agevolazione fiscale si applica pertanto alle cessioni di immobili di abitazione (escluse quelle che sono classificate come categoria catastale nelle categorie A/1, A/8, A/9) che beneficiano dei seguenti requisiti:
A seguito dell’approvazione della legge n. 208/2015 (denominata anche legge di stabilità 2016) la concessione dell’agevolazione fiscale “prima casa” è stata ampliata. Infatti l’art. 1, comma 55, della legge n. 208 del 2015 prevede che, a partire dal 1° Gennaio, è possibile ottenere l’aliquota agevolata anche se l’acquirente sia già in possesso di un’altra abitazione acquistata con i benefici fiscali della prima casa, a condizione che la stessa sia venduta entro un anno.
In particolare se la cessione è assoggettata ad Iva, l’agevolazione concessa è l’applicazione di una aliquota ridotta (pari al 4 %) così come previsto dalla disposizione n. 21 Tabella A, parte II, allegata al dpr n. 633/72. E’ inoltre previsto che l’acquirente effettui il pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale (pari a 200 euro per ogni singola imposta), dell’imposta di bollo e dei tributi speciali catastali e delle tasse ipotecarie.
Nel caso in cui la cessione non sia assoggettata ad Iva, questa sarà assoggettata all’imposta di registro. In questo caso l’agevolazione fiscale consiste nell’applicazione dell’aliquota agevolata del 2 % con un minimo di 1000 euro, oltre al versamento delle imposte ipotecarie e catastali pari a 50 euro ciascuna.
Le modifiche alle agevolazioni fiscali in materia di prima casa apportate dalla legge di stabilità 2016 riguardano anche la Tasi. A partire dal 1° Gennaio 2016 infatti la Tasi non sarà più dovuta per i possessori di immobili adibiti ad abitazione principale (ad eccezione dei possessori di immobili rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9). L’esenzione dal pagamento del tributo è stata estesa anche a chi ha un contratto di comodato o locazione di un immobile adibito ad abitazione principale. In questi ultimi casi il resta però in vigore il pagamento della Tasi per il possessore dell’immobile nella misura stabilita dal Comune.
Qualora l’immobile adibito ad abitazione principale rientri nelle categorie A/1, A/8 o A/9 occorrerà versare l’Imu con aliquota che va dal 4 al 6 per mille con una detrazione di 200 euro.
Le pertinenze della prima casa, se costituiscono unità immobiliari autonome, cioè con una propria iscrizione al Catasto urbano ed una propria rendita catastale, fruiscono delle medesime agevolazioni, con il limite di una pertinenza per ogni categoria.
E’, pertanto, agevolabile l’acquisto:
Le agevolazioni per l’acquisto sono applicabili anche nel caso di costruzione della prima casa, o di ricostruzione, se l’immobile originario è demolito.
L’assenza di una delle condizioni sopra elencate fa venire meno il diritto alle agevolazioni fiscali, e determina l’applicazione delle imposte ordinarie, con una sanzione pari al 30 % dell’importo non pagato (per tale infrazione è tuttavia ammesso il “ravvedimento operoso”, con conseguente risparmio sulle sanzioni).
Anche la cessione dell’immobile entro 5 anni dall’acquisto costituisce causa di decadenza dal beneficio, se l’acquirente non provvede, entro un anno, a riacquistare un altro immobile destinato a casa di abitazione (tale condizione è soddisfatta anche in caso di riacquisto a titolo gratuito, condizione che pertanto consente di evitare la decadenza dal beneficio).
Tale operazione di cessione e successivo riacquisto della prima casa entro l’anno produce un credito di imposta pari all’IVA o all’imposta di registro pagata sul primo acquisto, credito utilizzabile in diminuzione dell’imposta dovuta sul momento del secondo acquisto (tale credito non è comunque rimborsabile).
Se per l’acquisto della prima casa ci si è avvalsi di una agenzia immobiliare, è possibile detrarre ai fini Irpef (nella misura del 19%) i compensi corrisposti alla agenzia stessa. La detrazione è fruibile per un importo comunque non superiore a 1.000 euro (in pratica si riconosce una detrazione massima del 19% di 1.000 euro = 190,00 euro). Se l’acquisto è effettuato da più proprietari (ad es.: i coniugi), la detrazione, nel limite complessivo di 1.000 euro, dovrà essere ripartita tra i comproprietari in ragione della percentuale di proprietà.
Tassazione Acquisto di casa post modifiche 2014 | |||
Tipologia immobile/acquirente | Imposte | Fino al 31.12.2013 | Dall’1.1.2014 |
Abitazione Prima casa soggetto privato | Ipoteca registro
Ipotecaria Catastale |
3%
Euro168,00 Euro 168,00 |
2%
Euro 50,00 Euro 50,00 |
Abitazione prima cosa, soggetto Iva | Iva
Ipoteca registro Ipotecaria Catastale |
4%
Euro 168,00 Euro 168,00 Euro 168,00 |
4%
Euro 200,00 Euro 200,00 Euro 200,00 |
Abitazione no benefici prima casa
Soggetto privato |
Ipoteca registro
Ipotecaria Catastale |
7%
2% 1% |
9%
Euro 50,00 Euro 50,00 |
Abitazione no prima casa Soggetto Iva | Iva
Ipoteca registro Ipotecaria Catastale |
10%
Euro 168,00 Euro 168,00 Euro 168,00 |
10%
Euro 200,00 Euro 200,00 Euro 200,00 |
Abitazione no prima casa
Soggetto Iva |
Iva
Ipoteca registro Ipotecaria Catastale |
esente
7% 2% 1% |
esente
9% Euro 50,00 Euro 50,00 |
Ufficio/Negozio Soggetto privato | Ipoteca registro
Ipotecaria Catastale |
7%
2% 1% |
9%
Euro 50,00 Euro 50,00 |
Ufficio /NegozioSoggetto Iva | Iva
Ipoteca registro Ipotecaria Catastale |
10% – 21%
Euro 168,00 3% 1% |
10%-22%
Euro 200,00 3% 1% |
Ufficio /NegozioSoggetto Iva | Iva
Ipoteca registro Ipotecaria Catastale |
esente
Euro 168,00 3% 1% |
esente
Euro 200,00 3% 1% |
Terreno edificabile
Soggetto privato |
Ipoteca registro
Ipotecaria Catastale |
8%
2% 1% |
9%
Euro 50,00 Euro 50,00 |
Terreno edificabile
Soggetto Iva |
Iva
Ipoteca registro Ipotecaria Catastale |
22%
Euro 168,00 Euro 168,00 Euro 168,00 |
22%
Euro 200,00 Euro 200,00 Euro 200,00 |