Emilia Criscuolo
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Risposta del 05/11/2013 11:30
Le riepilogo i regimi fiscali e contabili fruibili per il XXXX a beneficio di coloro che intendono iniziare una nuova attività d’impresa o professionale: • nuove iniziative produttive (cd “forfettino”) • imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (cd “nuovi” minimi) • supersemplificato (per i cd. “ex minimi”) • ordinario, in contabilità ordinaria o semplificata Nota: ad eccezione dell’ordinario, tutti gli altri regimi prevedono particolari agevolazioni e/o semplificazioni per i contribuenti che li adottano. Le elenco i differenti presupposti di accesso ai regimi dei minimi e delle nuove iniziative produttive; PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL “NUOVO” REGIME DEI MINIMI A decorrere dal XXXX, l’art. XX DL XX/XXXX, ha introdotto un “regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”, denominato “nuovo” regime dei minimi. Tale regime, riservato alle persone fisiche che iniziano una nuova attività, per i primi X periodi d’imposta o anche oltre tale limite fino al compimento del XX° anno d’età, consente di usufruire di una serie di agevolazioni di seguito precisate. - compensi annui max XX.XXX euro; - no cessioni all’esportazione; - no spese per lavoro dipendente; - no acquisti beni strumentali per più di XX.XXX euro Il reddito d’impresa o di lavoro autonomo, viene determinato quale dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi/compensi percepiti e le spese sostenute. A tal fine rileva pertanto il cd “principio di cassa”. Non assumono rilevanza: • le quote di ammortamento. Il costo dei beni strumentali è interamente deducibile nell’anno in cui avviene il pagamento • la valutazione delle rimanenze. Il suddetto reddito d’impresa o di lavoro autonomo è assoggettato ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, pari al X%. Non subiscono la ritenuta d’acconto. Pertanto, non sono applicabili le “ordinarie” regole del TUIR che limitano la deducibilità di alcuni costi o prevedono il rinvio della tassazione di taluni componenti positivi (ad esempio, le spese relative agli autoveicoli e agli apparecchi di telefonia sono deducibili nella misura del XX% del relativo corrispettivo, a prescindere dalle disposizioni del TUIR). Contributi previdenziali e assistenziali: in deroga ai principi generali, sono deducibili “direttamente” dal reddito d’impresa / lavoro autonomo. Inoltre, il reddito d’impresa/lavoro autonomo: • non concorre alla formazione del reddito complessivo e pertanto in assenza di altri redditi non è possibile far valere deduzioni o detrazioni • rileva, ai fini delle detrazioni per carichi di famiglia (art. XX, TUIR); il reddito va considerato al netto dei contributi versati e dedotti. PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL REGIME DELLE NUOVE INIZIATIVE E' un regime fiscale agevolato rivolto alle persone fisiche che iniziano una nuova attività imprenditoriale (anche in forma di imprese familiari) o di lavoro autonomo. E' applicabile per il primo periodo d’imposta e i due successivi e prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef del XX% nonché una serie di semplificazioni contabili • l'attività da esercitare non deve costituire il proseguimento di un'altra attività svolta precedentemente anche in forma di lavoro dipendente o autonomo (tranne il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni). • è necessario che si realizzino compensi di lavoro autonomo o ricavi non superiori ai seguenti limiti: • lavoratori autonomi: compensi non superiori a €. XX.XXX,XX • imprese: ricavi non superiori a €.XX.XXX,XX (se per prestazioni di servizi) ovvero non superiori a €.XX.XXX,XX per le imprese aventi per oggetto altre attività. Si applicano le ordinarie regole previste dal Tuir; in particolare, è possibile dedurre: • le spese per apparecchi di telefonia fissa e mobile nella misura dell’XX% (sia gli imprenditori che i professionisti); • le spese per l’acquisto di veicoli a motore nella misura del XX,X%, se si tratta di veicoli aziendali (diversi da quelli strumentali all’attività), oppure di veicoli utilizzati da soggetti esercenti arti e professioni (limitatamente ad un solo veicolo). Il contribuente che adotta tale regime non è assoggettato a ritenuta d’acconto. Le ho fatto una breve sintesi solo su i due regimi fiscali che prevedono agevolazioni fiscali. Cordiali Saluti Emilia Criscuolo