Luigi Raffaele Brigida
Indirizzo
Via Tribuna 71043 Manfredonia
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Consulente Del Lavoro iscritto all'Albo di foggia
Matricola: FG298
Contatti
Telefono: 0884588366
Email: studiobrigida@libero.it
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Risposta del 09/07/2019 11:38
Per il modello XXX/XXXX il termine ultimo per l'invio è giorno XX/XX/XXXX. Potrebbe inviare in allegato via mail documento identità mod. CU/XXXX eventuale documentazione di spesa. Saluti.
Risposta del 16/05/2014 12:59
euro XX al mese
Risposta del 15/05/2014 13:23
Preventivare XX euro x dichiarazione.
Risposta del 09/05/2014 12:58
Sicuramente dovrai compilare e trasmettere il Modello Unico/XXXX. Il mio studio è a disposizione per ogni occorrenza in merito. Studiobrigida
Risposta del 03/03/2014 17:56
Per poter rispondere compiutamente alla tua esigenza occorre conoscere su quali basi si fonda l'accertamento, visto che sei solidale con il compratore per la tassa di registro . Comunque avresti potuto ricorrere alla rivalutazione dell'immobile nell'anno XXXX prima di venderlo. Il ricorso è fattibile. Saluti. Luigi Brigida
Risposta del 21/02/2014 13:00
Egregio [rimosso], il mio studio fornisce ai propri clienti un servizio complessivo fiscale, tributario, lavoro, commerciale e legale: La tenuta della contabilità semplificata di una ditta individuale fino a XXX fatture annue da registrare compreso i corrispettivi e l'impianto amministrativo costa annualmente € XXX,XX=; per tutto il supporto aziendale dichiarativi, FXX,CCIAA, visure, IMU ecc. da concordare. Cordiali saluti.
Risposta del 20/02/2014 15:22
Parere richiesto dalla signora [rimosso] di Torino Possono accedere al nuovo regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità le persone fisiche che intraprendono un’attività d’impresa o di lavoro autonomo dal X° gennaio XXXX o che l’hanno intrapresa successivamente al XX.XX.XXXX, e che presumono di avere- o di mantenere- i requisiti stabiliti per il vecchio regime dei minimi: • nell'anno precedente non aver: conseguito ricavi o compensi superiori a XX.XXX€ (ragguagliati all'anno); effettuato cessioni all'esportazione; sostenuto spese per lavoro dipendente o assimilato; • nel triennio precedente non avere: effettuato acquisti di beni strumentali di importo superiore a XX.XXX € (compresi i beni acquisiti tramite contratti di appalto o di locazione anche finanziaria). Alle condizioni previste dal precedente regime dei minimi (sopra riportate), la manovra Correttiva ha aggiunto tre ulteriori condizioni: X. non aver esercitato, nei X anni che precedono l’inizio attività, un’attività artistica, X. l’attività che si vuole assoggettare al regime dei minimi non deve essere il proseguimento di un’altra, svolta prima come dipendente o autonomo; fa eccezione il periodo di tirocinio obbligatorio. La condizione non è richiesta qualora il contribuente dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà; X. è possibile proseguire un’attività d’impresa svolta prima da un altro soggetto purché l’ammontare dei ricavi realizzati nel periodo d’imposta precedente a quello interessato dal regime dei minimi, non sia superiore a XX.XXX €.; Il nuovo regime dei minimi si applica per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro anni successivi. Il Provvedimento del XX.XX.XXXX ha specificato che per esercizio di attività e per inizio di una nuova attività produttiva, si fa riferimento allo svolgimento effettivo e all’inizio effettivo della stessa, e non alla sola apertura della partita Iva. Ciò si riflette sulla possibilità di accedere al regime anche da parte di coloro che hanno aperto la partita IVA alla fine del XXXX ma hanno effettivamente iniziato l’attività nel XXXX, nonché sulla durata del regime per coloro che hanno iniziato o inizieranno l’attività negli anni successivi. In deroga al limite quinquennale di durata del regime, questo potrà essere utilizzato anche oltre il X° periodo d’imposta successivo all’inizio dell’attività, ma non oltre il periodo d’imposta in cui il contribuente compie il XX° anno d’età. Il requisito dell’età non ha valenza per le persone fisiche con età superiore ai XX anni; ma per i giovani che alla fine dei cinque anni non hanno ancora raggiunto l’età dei XX anni, possono continuare l’attività con il regime di vantaggio fino al compimento del XX° anno. Per esempio se un giovane ha iniziato l’attività a XX anni dopo X anni avrà XX anni e potrà continuare con il regime di vantaggio per altri X anni fino al compimento del XX° anno di età. Quindi suo marito può accedere all’ ex regime dei minimi, ora regime di vantaggio con i requisiti previsti – ditta individuale (non famigliare e/o società) – volume di affari fino a Euro XX.XXX,XX – non prosecuzione di attività svolte come dipendente di una ditta con stessa attività e di aver perso il lavoro, nel caso di attività simile, per cause indipendenti dalla sua volontà; peraltro essendo in mobilità potrebbe chiedere l’incentivo per nuova attività dimettendosi prima della scadenza della mobilità. Infine, l’iscrizione alla Camera di Commercio competente sarà subordinata alla nomina di un preposto che in questo caso sarà Lei che è iscritta al ruolo dei mediatori. Restando a disposizione per ogni chiarimento o ulteriore domanda, le invio cordiali saluti. Manfredonia XX/XX/XXXX P.S.: Le sarei grato se potessi annoverarLa tra i miei clienti . Rag. Luigi Brigida - [rimosso] [rimosso]tti Tel. X [rimosso] XX - [rimosso] XXX