Marco Ricci Dott.
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Risposta del 19/01/2017 17:32
Gentile [rimosso], la tematica di cui alla sua gentile richiesta andrebbe approfondita meglio in quanto credo sia presumibile che assieme alla consulenza sulle novità e sugli obblighi, elaborazione ed invio di tutte le comunicazioni e dichiarazioni fiscali andrebbe premessa, a queste ultime e quindi inserita, la redazione e predisposizione del Bilancio di esercizio inclusa la nota integrativa, il rendiconto finanziario e le formalità connesse comprendenti tra le altre la predisposizione del verbale di assemblea ordinaria che nei termini di legge (anche dipendenti da eventuali varianti specifiche previste nello statuto societario) convochi poi l’assemblea dei soci della Srl per la sua approvazione. Sarebbe pertanto necessario, se crede, al fine di una offerta corretta e proporzionata alla qualità e quantità dei servizi professionali offerti, una prima conversazione/intervista telefonica. Disponibile ad ogni approfondimento relativo rimango in attesa di un suo cortese riscontro telefonico. Cordialmente Dott. Marco M. Ricci Dottore in Economia e Commercio MFMC - Master's Degree (MUX) in Finance & Management Control Commercialista - Revisore Legale Mobile: [rimosso] P.e.ordinaria: [rimosso] Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA_XXXXXX Registro dei Revisori Legali n.XXXXX ex D.M.XX/XX/XXXX G.U.XX/XX/XXXX n.XXBis e D.Lgs. XX/XXXX
Risposta del 10/07/2015 13:52
Gentile [rimosso], chiariamo subito che la definizione di casa vacanze è fondamentale per l’identificazione della natura dei canoni percepiti se riconducibili al reddito di impresa o reddito personale (o anche semplicemente soggetto alla cedolare se se ne fa opzione), o altro. E’ bene sapere quindi cosa si intende per casa vacanza prima di tutto. Qualora vogliate concedere in locazione una cosiddetta “casa vacanze”, quindi un vostro appartamento, casa al mare, in campagna o in montagna, vi do qualche chiarimento sul trattamento fiscale da adottare nella dichiarazione dei redditi sui canoni di affitto (o di locazione). Se siete interessati invece ad affittare camere o aprire un bed & breakfastsi dovrà affrontare il trattamento fiscale dell’esercizio di affittacamere e Bed &Breakfast per verificare non solo le imposte da versare sui proventi ma anche i requisiti imposti dalle leggi regionali sulle caratteristiche che devono avere le camere, i requisiti da rispettare e gli adempimenti propedeutici all’esercizio dell’attività. Andiamo ora al punto del problema: la definizione di casa vacanze è come detto fondamentale per l’identificazione della natura dei canoni percepiti se riconducibili al reddito di impresa o reddito personale (o anche semplicemente soggetto alla cedolare se se ne fa opzione anche se dopo vedremo se possibile adottarla per questa tipologia di locazione), o altro. Chiariamo quindi cosa si intende per casa vacanza prima di tutto. Molto spesso si parla di Bed & Breakfast e sempre più spesso di casa vacanze. Quest’ultimo caso è disciplinato in modo chiaro dalle Leggi Regionali di cui vi riporto gli estremi a quella del Lazio dove sono descritte compiutamente le caratteristiche che deve avere l’immobile per essere considerato una casa per le vacanze. Per casa vacanza deve intendersi l’affitto o la locazione di case, appartamenti, ville o altro, in forma imprenditoriale ed organizzata le cui caratteristiche variano a seconda della regione di ubicazione della casa. Per la qualificazione dell’attività di affittacamere come attività imprenditoriale potete fare riferimento a quanto trovate nel Regolamento n. XX del XXXX della Regione Lazio recante la disciplina delle strutture ricettive extra-alberghiere Link: XXX&tipo=ts&nreg=&anno=&testo= Vi consiglio di andare quindi sul sito della vostra regione e di verificarne l’esatta definizione: a titolo di esempio vi riporto quella della Toscana che definisce casa vacanza “gli esercizi ricettivi aperti al pubblico gestiti unitariamente ed imprenditorialmente in forma professionale, organizzata e continuativa costituiti da almeno tre (X) unità abitative”. La qualificazione come attività imprenditoriale, inutile dirlo, fa scattare una serie di adempimenti amministrativi e contabili più costosi. L’affitto di camere ammobiliate con la prestazione di servizi accessori, quali la consegna ed il cambio della biancheria e il riassetto del locale, pur in mancanza di organizzazione in forma di impresa, configura attività commerciale con produzione di reddito di impresa, se tale attività viene esercitata per professione abituale, ancorché non esclusiva. Possiamo quindi dire che fornire servizi accessori è indice di imprenditorialità ma da solo non basta per qualificare i redditi prodotti come redditi di impresa in quanto sarà necessario anche porre in essere un’attività continuativa ed abituale. Leggete a tal proposito la definizione della casa vacanze data dalla Legge del X Agosto XXXX n. XX della regione Lazio in cui troverete caratteristiche dell’immobile, diritti e doveri di inquilini e proprietari. XXX&tipo=ts&nreg=&anno=&testo= Trattamento fiscale delle case vacanze Se parliamo di una semplice locazione sporadica di una casa per la quale non è previsto magari nemmeno l’obbligo di registrazione dei contratti di locazione, non ci sono problemi perché il reddito sarà tassato come reddito di fabbricato (ex articolo XX del Tuir) secondo cui “Qualora il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto forfetariamente del X per cento (prima era il XX), sia superiore al reddito medio ordinario di cui al comma X, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione“. In pratica dovrà prendersi il canone contrattuale (e non quello percepito effettivamente), ridurlo del X% e confrontarlo con la rendita catastale rivalutata del X%. Il maggiore tra i due sarà soggetto a tassazione per scaglioni di reddito, ovvero quello che risulta come valore seguirà la tassazione per scaglioni IRPEF sempre che si parli di reddito fondiario e non di impresa come vedremo. Tuttavia per la corretta qualificazione, le leggi regionali non colgono tutte le caratteristiche richieste dalla norma tributaria per cui per la corretta qualificazione si dovrà valutare da caso a caso. Ad es. nel caso di una locazione sporadica, non abituale, dietro la quale non è prevista alcuna organizzazione come per esempio prima colazione, pranzi, o lavaggio biancheria, per fare un esempio, si parlerà di reddito fondiario. In pratica quindi e volendo riassumere in estrema sintesi possiamo dire che se date in affitto abitualmente e con servizi accessori una casa il vostro reddito potrà essere classificato come reddito di impresa e la tassazione sarà quella definita dagli artt. XX e seguenti del tuir. Locazione o affitto abituale per più di due unità abitative Se invece darete in locazione abitualmente appartamenti senza però servizi accessori allora il vostro reddito sarà di natura fondiaria e varranno le metodologie di calcolo sopra dette applicando lo scaglione irpef maggiore tra canone contrattuale e rendita catastale. Locazione o affitto occasionale per più di due unità abitative Se invece date in locazione case non abitualmente con o senza servizi accessori allora il vostro sarà un reddito diverso definito dall’articolo XX del Tuir e sarà tassato per intero sul totale imponibile. Quando invece la locazione inizi ad essere maggiormente strutturata pur mantenendo il carattere di non abitualità, ossia non c’è un’attività continuativa, a mio parere parleremo di un reddito diverso, perché non c’è una vera e propria definizione precisa, anche se i caratteri di essa si possono rinvenire dalla definizione di soggetti obbligati all’apertura della partita Iva che possono aiutarvi nella comprensione e nella comprensione. Non vanno dimenticati però i contributi previdenziali e assistenziali Inps in caso di impresa a titolo personale a carico dell’imprenditore (riconducibile alla Gestione Commercianti) od anche contributi previdenziali e assistenziali di eventuali dipendenti, addizionali, imposte di bolle e altre tasse minoritarie, anche se diciamo che IRES ed IRAP sono la maggior parte del carico fiscale. Autorizzazione all’esercizio della casa vacanze a Roma Per fare une esempio per l’esercizio a Roma dell’attività di casa vacanze sarà necessario chiedere l’autorizzazione al SUAR, denominato sportello unico delle attività ricettive. Se non fosse a Roma si dovrebbe trovare l’analogo documento per il comune dove fosse situato l’appartamento o casa che intendete concedere in locazione. Tassazione come società Nell’ipotesi invece di una struttura organizzata, se intendete costituirvi e gestire questa attività con una vera e propria società perché magari siete titolari di più immobili, il cui costo ormai per lasciarli sfitti è esorbitante, allora parleremo allora di un’attività imprenditoriale con obbligo di partita Iva e qualificazione del reddito prodotto come reddito di impresa e quindi se aprirete una società sarete tassati secondo le aliquote Ires del XX,X% e dell’Irap X,XX% (leggermente variabile da tipologia di impresa ad impresa e con tutte le variazioni delle aliquote che possono intervenire) mentre nei casi precedenti la tassazione seguiva gli scaglioni Irpef che va dal XX% al XX%. I proventi saranno tassati come reddito di impresa e per far uscire i soldi dalla società i soci dovranno percepire un dividendo che è tassato diversamente a seconda della tipologia di partecipazione (qualificata o meno, o più semplicisticamente se avete la maggioranza o meno) e quindi si dovrà approfondire anche la tassazione dei dividendi. Cedolare secca per una Casa Vacanze Non é possibile fruire della cedolare secca per questo tipo di case date in affitto in quanto la possibilità è concessa purchè tra persone fisiche e purchè la destinazione delle case sia ad uso vacanze e semprechè non siano qualificabili le attività come imprenditoriali come detto prima in quanto la cedolare si applica solo alle persone fisiche. Infatti presso il comune di Roma sia l’agenzia delle Entrate (ai fini della registrazione del contratto) sia il Suar (ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione allo svolgimento di attività ricettiva “casa vacanze”, seppure in forma non imprenditoriale) segnalano l’impossibilità di procedere alla sottoscrizione di contratti di locazione a uso abitativo con soggetti privati che in forma non imprenditoriale svolgeranno attività di casa vacanze. La motivazione è abbastanza chiara: per l’ottenimento dell’autorizzazione presso il Suar il contratto deve necessariamente contenere l’espresso richiamo all’uso ricettivo del bene e questo richiamo rimanda alla “produttività” del bene che per conseguenza porta con se che non potrà essere ammesso lo sgravio fiscale per il locatore. Tassa sui Rifiuti Vi consiglio infine di leggere la risoluzione ministeriale XXX del XXXX in cui si riconoscono dei particolari benefici fiscali, od approfondire il Trattamento fiscale dei Bed & Breakfast (molto simili alle case vacanze) in cui valutare le caratteristiche che devono avere queste strutture per essere considerate tali, ed infine anche ciò che riguarda l’affitto delle camere a studenti universitari fuori sede che fornisce utili confronti con la fattispecie in argomento. Rimango a disposizione per ogni Vostra esigenza e supporto professionale sull'argomento Dott.[rimosso] Ricci [rimosso] -- Dott. [rimosso] M. Ricci Dottore in Economia e Commercio MFMC - Master's Degree (MUX) in Finance & Management Control Commercialista - Revisore Legale Cultore della materia Cattedra di Economia e gestione delle Imprese Sapienza” Università di Roma - Facoltà di Economia - Sede di Latina Componente della Commissione Scientifica “Collegio Sindacale” O.D.C.E.C. di Roma Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA_XXXXXX Registro dei Revisori Legali n.XXXXX ex D.M.XX/XX/XXXX G.U.XX/XX/XXXX n.XXBis e D.Lgs. XX/XXXX
Risposta del 31/03/2015 13:27
Gentili [rimosso] e socio, in relazione al Vostro quesito/richiesta di assistenza: “Siamo due soci al XX% vorremmo fare una srl semplificata per la gestione di un piccolo ristorante a Roma (zona San Giovanni). Abbiamo XX e XX anni. Saremmo entrambi soci lavoratori. Vogliamo capire costi e tempi. Pensavamo ad un capitale sociale iniziale basso, perché non abbiamo intenzione di accedere a crediti di nessun tipo per adesso. Non abbiamo ancora previsioni di fatturato, ma non credo che per il primo anno potremmo superare i XXX.XXX€ lordi.” E’ bene procedere per gradi, infatti è preliminarmente necessario tenere presente che: La scelta della formula societaria (Srl Semplificata) molto appetibile in teoria, si scontra tuttavia con notevoli “limiti gestionali” che di per se la sua “struttura statutaria standard immodificabile” comporterebbe molto probabilmente con sé nel breve termine, quando cioè i rapporti con i terzi c.d. “stakeholder” (Banche, Fornitori, Personale necessario, ecc.) in sviluppo nel tempo a vario titolo, dovendosi instaurare un rapporto “fiduciario” indispensabile per essere presi seriamente dal mercato, diverrebbero tali da correre il rischio di “ingessare” l’operatività commerciale, amministrativa e finanziaria. Ovviamente ciò non è detto con certezza, ma è mia opinione in generale che nel momento in cui due ragazzi seri ed entusiasti di avviare la propria impresa nel modo giusto come Voi, desiderino avere migliori prospettive ne seguirebbe (ciò dovrebbe implicare) che debbano dotarsi di una struttura societaria più solida, malleabile e flessibile che si può, per affrontare con il piede giusto il mercato che ci si troverà di fronte a cui prima facevo riferimento. Ciò detto per esperienza e nel Vostro esclusivo interesse, naturalmente la scelta spetterebbe sempre a Voi. Seppure infatti il divario numerico tra i costi delle due forme societarie a confronto (srl ordinaria Vs Srl semplificata) osservando gli oneri di costituzione necessari per attivare una Srl ordinaria con Capitale sociale di XX.XXX € (circa XXXX€ circa per onorari notarili, bolli, imposte, tributi e diritti vari richiesti dallo Stato) ed una Srl semplificata con Capitale sociale ad es. di XXXX € (circa XXX € circa bolli, imposte, tributi e diritti vari richiesti dallo Stato ed inclusi volendo, onorari notarili minimi richiesti per la vidima di n.X libri sociali obbligatori) siano apparentemente a favore della Srl semplificata, nella realtà operativa molti sono i casi in cui i soci sono stati costretti a cessare l’attività della Srl Semplificata e costituire una Srl Ordinaria per poter proseguire l’attività commerciale necessaria, senza dover sottostare ai molti limiti che la precedente formula societaria possedeva(e possiede ad oggi). Per ciò che concerne poi gli aspetti previdenziali legati alla posizione di “socio lavoratore” è necessario tenere presente i riflessi INPS per la fattispecie stessa cosi come Vi espongo in maniera più strutturata di seguito: SOCI LAVORATORI CHE SIANO AL CONTEMPO ANCHE AMMINISTRATORI DI SRL COMMERCIALE La Legge XXX/XXXX istituisce il principio secondo il quale è obbligatoria l’iscrizione alla sola Gestione previdenziale prevalente per i lavoratori che svolgano più attività autonome imprenditoriali come commercianti, artigiani o coltivatori diretti. Restano esclusi dall’applicazione di tale norma i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione separata INPS, per la quale, pertanto, non vale il criterio della prevalenza. Prima dell’intervento ad opera della Manovra Correttiva, di cui al D.L XX/XXXX risultava dubbio se dovesse ritenersi escluso dal principio di “attività prevalente” il caso di soci lavoratori di SRL commerciale che, oltre a partecipare personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza al contempo, fossero anche amministratori percependo un apposito compenso. In particolare, per detti soggetti che risultano iscritti alla gestione separata a seguito dell’attività retribuita di amministratore, per la quale, appunto, non vige il principio di iscrizione alla sola attività prevalente, si poneva la questione se dovessero contestualmente essere iscritti anche alla gestione commercianti relativamente ai compensi percepiti come soci lavoratori della società commerciale. QUESTIONE Caso: Attività di amministratore e di socio lavoratore in società commerciale (Esempio: il socio di una srl commerciale per la vendita e somministrazione alimentare che presta attività commerciale retribuita con carattere di abitualità e prevalenza (iscrizione alla gestione commercianti) e contestuale attività retribuita di amministratore della società (iscrizione alla gestione separata). L’iscrizione alla gestione separata, stando al dettato normativo di cui sopra, si interpreta nel senso che può coesistere con l’iscrizione ad altre gestioni. Ne seguirà per quanto sopra, l’Iscrizione previdenziale sia alla gestione separata che alla gestione commercianti IL DIBATTITO L’Inps ha sempre affermato la legittimità della doppia iscrizione, di cui sopra. Per cui il socio lavoratore di srl commerciale che svolga anche attività di amministratore: - può risultare iscritto esclusivamente alla Gestione separata in relazione all’incarico amministrativo soltanto nel caso in cui l’attività svolta nel settore commerciale non sia abituale e prevalente (e, quindi, non sussistano i requisiti per l’iscrizione nella Gestione commercianti); - in tutti i casi in cui l’attività commerciale presenti i predetti caratteri dell’abitualità e della prevalenza (e, quindi, sussistano i requisiti per l’iscrizione nella Gestione commercianti), deve, invece, iscriversi: - sia alla Gestione dei commercianti ex art. X co. XXX della L. XXX/XX, - che alla Gestione separata ex art. X co. XX della L. XXX/XX, con applicazione del contributo dovuto all’una e all’altra Gestione sulle relative quote di reddito. All’opposto, la giurisprudenza di legittimità si è tuttavia costantemente espressa nel senso della sussistenza di un obbligo di contribuzione a fronte della sola attività prevalente. Da ultimo, le Sezioni Unite della Cassazione, con la nota sentenza n.XXXX del XX febbraio XXXX. In base alla tesi della giurisprudenza il socio lavoratore e amministratore di srl commerciale DEVE iscriversi esclusivamente: - alla Gestione separata, qualora fosse stata giudicata prevalente l’attività di amministratore (e l’attività lavorativa prestata nella compagine sociale fosse conseguentemente risultata priva dei caratteri dell’abitualità e della prevalenza cui è subordinata l’iscrizione alla Gestione commercianti); - alla Gestione commercianti, in caso di partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, senza essere tenuto ad iscriversi anche alla Gestione separata in relazione all’attività “residuale” di amministratore. SANCITA LA DOPPIA CONTRIBUZIONE Una recente manovra correttiva è intervenuta sulla questione sancendo definitivamente l’interpretazione sostenuta dall’Inps, con la conseguenza che il socio lavoratore di srl commerciale che percepisca anche emolumenti per l’attività di amministratore: X) si deve iscrivere esclusivamente alla Gestione separata: per l’attività amministrativa nel caso in cui l’attività svolta nel settore commerciale non sia abituale e prevalente (e, quindi, non sussistano i requisiti per l’iscrizione nella Gestione commercianti); X) si deve iscrivere: sia alla Gestione commercianti; sia alla Gestione separata; nel caso in cui svolga contestualmente l’attività di amministratore e l’attività commerciale, nel caso in cui quest’ultima presenta i caratteri dell’abitualità e della prevalenza (e, quindi, sussistano i requisiti per l’iscrizione nella Gestione commercianti). I contributi alle due diverse gestioni dovranno essere versati secondo le relative quote di reddito. La nuova disposizione, di cui all’art. XX, co. XX del Dl XX/XXXX, è una norma di interpretazione autentica, e pertanto ha anche validità retroattiva. EFFETTI PRATICI Stando alle nuove disposizioni, pertanto, i soci amministratori di srl: - se già iscritti alla Gestione separata - mantengono l’iscrizione alla suddetta Gestione, con il connesso onere contributivo (ripartito per X/X a carico dell’amministratore e per X/X a carico della società committente, con obbligo di versamento dei contributi totalmente a carico di quest’ultima); - se non ancora iscritti - sono tenuti a presentare apposita domanda di iscrizione e di provvedere al versamento dei contributi dovuti. Per ogni eventuale Vostra più specifica necessità operativa in relazione alle suddette necessità, resto a Vostra disposizione per un possibile supporto professionale ed in tal caso potrete contattarmi nei seguenti orari di studio, Orari: dal lunedì al venerdì dalle X:XX alle XX:XX e dalle XX:XX alle XX:XX (tenendo presente che nell'orario pomeridiano riceviamo solo su appuntamento). In attesa di un Vostro cortese cenno di riscontro gradite i miei migliori saluti. Dott. Marco M. Ricci Dottore in Economia e Commercio MFMC - Master's Degree (MUX) in Finance & Management Control Commercialista - Revisore Legale Cultore della materia Cattedra di Economia e gestione delle Imprese Sapienza” Università di Roma - Facoltà di Economia - Sede di Latina Componente della Commissione Scientifica “Collegio Sindacale” O.D.C.E.C. di Roma Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA_XXXXXX Registro dei Revisori Legali n.XXXXX ex D.M.XX/XX/XXXX G.U.XX/XX/XXXX n.XXBis e D.Lgs. XX/XXXX Studio: Circonvallazione Appia, XX - XXXXX Roma (Rm) - Tel. e Fax +XX.XX. [rimosso] X Mobly: +XX. [rimosso] P.e.ordinaria: [rimosso] P.e.certificata: [rimosso] Skype: marco.maria.ricci Twitter: @marcomariaricci X/XXX/XXX
Risposta del 17/03/2015 20:18
Gentile signora [rimosso] [rimosso], in merito al suo quesito/richiesta di assistenza è preliminarmente necessario tenere presente che: X) Se la variazione dell'indirizzo della sede legale è ricompresa nello stesso Comune della sede attuale la variazione stessa può avvenire in genere con minori formalità direttamente presso il registro delle imprese di iscrizione della S.r.l. stessa, viceversa sarà obbligatorio un apposito atto di modifica presso notaio di sua fiducia, essendo in tal caso una formalità che inciderebbe sullo statuto societario vigente; X) Analogamente dicasi, ma stavolta senza possibilità di opzione, per la modifica dell'oggetto sociale per il quale sarà sempre necessario un apposito atto di modifica presso notaio di sua fiducia (ovvero da notaio da noi suggerito), essendo anche in tal caso una formalità che inciderebbe sullo statuto societario vigente; X) per ciò che concerne infine la variazione della PEC della società, la nuova Pec (in caso si vada dal notaio) potrà essere dallo stesso comunicata al registro delle imprese competente, dopo che la società avrà attivato correttamente un nuovo indirizzo di PEC a tal fine, ovvero si potrà dare incarico a nostro pluriennale collaboratore esterno che si occuperà del relativo deposito presso l’ufficio citato e sempre previa attivazione della nuova PEC da parte della sua società. Per ogni eventuale sua più specifica necessità operativa in relazione ai punti suddetti, resto a sua disposizione per un possibile supporto professionale ed ijn tal caso potrà contattarmi nei seguenti orari di studio, Orari: dal lunedì al venerdì dalle X:XX alle XX:XX e dalle XX:XX alle XX:XX (tenendo presente che nell'orario pomeridiano riceviamo solo su appuntamento). in attesa di un suo cortese cenno di riscontro gradisca i miei migliori saluti. Dott. Marco M. Ricci Dottore in Economia e Commercio MFMC - Master's [rimosso] gree (MUX) in Finance & Management Control Commercialista - Revisore Legale Cultore della materia Cattedra di Economia e gestione delle Imprese Sapienza” Università di Roma - Facoltà di Economia - Sede di Latina Componente della Commissione Scientifica “Collegio Sindacale” O.D.C.E.C. di Roma Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA_XXXXXX Registro dei Revisori Legali n.XXXXX ex D.M.XX/XX/XXXX G.U.XX/XX/XXXX n.XXBis e D.Lgs. XX/XXXX Studio: Circonvallazione Appia, XX - XXXXX Roma (Rm) - Tel. e Fax +XX.XX. [rimosso] X Mobly: +XX. [rimosso] P.e.ordinaria: [rimosso] P.e.certificata: [rimosso] Skype: marco.maria.ricci Twitter: @marcomariaricci X/XXX/XXX