La società in nome collettivo (abbreviata s.n.c.) rientra nella categoria delle società di persone in cui i soci rispondono illimitatamente e solidalmente dei debiti anche con il proprio patrimonio personale.
Viene disciplinata nel Codice Civile dall’art. 2291 all’art. 2312.
Esistono due tipologie di società in nome collettivo:
Quando viene costituita una società in nome collettivo è necessario predisporre l’atto costitutivo che viene disciplinato dall’art. 2295 del Codice Civile. In particolare nell’atto costitutivo deve essere indicato:
La s.n.c. ha il vantaggio di poter usufruire di semplificazioni contabili: nel caso in cui i ricavi siano inferiori a 400.000 euro per attività di servizi o 700.000 euro per altre attività è possibile adottare il regime della contabilità semplificata.
Chiaramente queste semplificazioni permettono un sicuro risparmio per quanto riguarda il costo della consulenza fiscale e societaria prestata dal commercialista, oltre ad un risparmio annuale in bolli e diritti.
Sicuramente questa tipologia di società è adatta per piccole realtà, che abbiano la necessità di essere flessibili e senza particolari adempimenti. Sicuramente non è consigliabile per delle realtà che svolgono attività rischiose, che necessitano di importanti investimenti per l’avvio dell’attività.
A fronte di questa libertà e flessibilità è bene ricordare che in questa società i soci rispondono dei debiti contratti anche con il proprio patrimonio personale e quindi la s.n.c. non è adatta per quelle persone che non voglio rischiare, facendo attività imprenditoriale, di poter perdere, potenzialmente, dei beni appartenenti alla propria famiglia: esistono altre tipologie di società, come la società a responsabilità limitata, che permettono di separare il patrimonio societario da quello personale del socio.