La disciplina delle società di comodo è stata introdotta dall’art. 30, co. 1, della L. n. 724/1994 ed è stata oggetto di successive modifiche. Dall’esercizio in corso al 4 luglio 2006, sono stati riscritti i parametri da utilizzare per la definizione di non operatività e per la quantificazione del reddito minimo.
Sono state introdotte via via nel tempo nuove ipotesi di configurazione di società in perdita sistematica.
Dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014, le società e gli enti a cui è applicabile la normativa delineata si considerano di comodo dal successivo sesto periodo di imposta se, in alternativa, presentino ex art. 18 del D.Lgs. n. 175/2014:
Verifica delle condizioni di operatività
I soggetti indicati nell’art. 30, co. 1, della L. n. 724/1994, si considerano non operativi quando non superano il test di operatività e, quindi, l’ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, è inferiore alla somma degli importi che risultano applicando i seguenti coefficienti:
Ottenuti i ricavi presunti, occorre poi determinare la media dei ricavi effettivi risultanti dal conto economico conseguiti dalla società nell’esercizio di riferimento e nei due precedenti (ricavi di cui alle voci A1 e A5 del conto economico, incrementi o variazioni positive delle rimanenze di cui alle voci A2, A3 e B11 e, infine, proventi di cui alle voci C15 e C16, esclusi quelli straordinari.
Successivamente, se i ricavi effettivi indicati nel conto economico risultano inferiori ai ricavi presunti, la società è ritenuta non operativa.
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Ecco qui un esempio :
Una s.r.l. presenta negli anni 2011, 2012 e 2013 un valore medio delle partecipazioni pari a € 500.000, degli immobili e navi pari a € 200.000 e delle altre immobilizzazioni pari a € 40.000. Il ricavo medio effettivo negli anni 2011, 2012 e 2013 ammonta a € 40.000, calcolato tenendo conto della media triennale dei proventi di cui alle voci A1, A5, A2, A3, B11, C15 e C16 del conto economico.
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In questo caso, il 2% delle partecipazioni ammonta a € 10.000, il 6% degli immobili e navi a € 12.000 e il 15% delle altre immobilizzazioni a € 6.000 per un totale di € 28.000.
Considerato che la media triennale dei ricavi effettivi (€ 40.000) è superiore al valore dei ricavi presunti (€ 28.000), la società è considerata operativa nell’anno 2014 e non è tenuta a calcolare il reddito minimo presunto.
Reddito minimo presunto
Il reddito minimo presunto delle società che non hanno superato il test di operatività deriva dall’applicazione di determinate percentuali al valore dei beni di seguito indicati:
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