Con questo secondo articolo dopo aver affrontato il sistema fiscale Svizzero, offro una breve disamina sul sistema fiscale austriaco.
Da precisare che grazie a una più ampia base imponibile delle spese detraibili la tassazione media risulta essere pari al 22%.
La tassazione di gruppo austriaca è particolarmente interessante soprattutto per le aziende che operano a livello internazionale. Se più imprese si uniscono dando vita ad un gruppo di imprese, il risultato fiscale dei membri austriaci del gruppo viene imputato alle rispettive case madri e infine tassato in base al saldo dalla società capogruppo. In questo modo le perdite fiscali delle singole società del gruppo possono essere subito controbilanciate dagli utili fiscali di altre società facenti parte del gruppo.
Per le spese destinate “allo sviluppo o al miglioramento delle invenzioni di grande valore dal punto di vista politico-economico”, può essere applicata l’esenzione dalle tasse per l’anno in cui tali investimenti sono stati sostenuti. L’importo esente ammonta in linea di massima al 25% delle spese di ricerca, il che significa che è possibile detrarre dagli utili il 25% dei costi di ricerca. Si può richiedere un’esenzione maggiorata pari al 35% se le spese di ricerca superano la media degli ultimi tre anni.
La quota percentuale esentasse con riferimento ai costi diretti di istruzione per le attività aziendali di formazione e aggiornamento è pari al 20%.
Il reddito delle persone fisiche è soggetto ad una tassazione progressiva compresa fra 0 e 50 percento.
In Austria, gli utili delle società di capitali sono sottoposti all’imposta sui redditi delle persone giuridiche, che prevede un’aliquota unica proporzionale del 25%.
Sia i grandi gruppi internazionali, ma anche società più piccole con società affiliate, possono avere enormi vantaggi dal dislocare la propria attività in Austria. Le nuove regole rendono più appetibile l’Austria come sede d’impresa, soprattutto per le regioni dell’Est Europa.
La “Tassazione di Gruppo” può essere applicata in presenza di una quota di partecipazione di almeno il 50% e una azione. Un’ulteriore particolarità introdotta con la tassazione di gruppo è la possibilità di ammortizzare in 15 anni l’avviamento contenuto nel prezzo di acquisto di una partecipazione in una società operativa confluita nel gruppo, cosa che in altri Paesi al momento non è ancora possibile.
Il sistema austriaco offre diverse possibilità di detrazione, facendo scendere l’onere fiscale per le aziende fino al 23%. A questo contribuisce un sistema di detrazioni, deduzioni, premi e incentivi per spese in investimenti, ricerca, formazione e per l’apprendistato, la deduzione delle perdite o il riporto di riserve immobilizzate.
In ambito R&S, l’Austria offre il sistema fiscale attraente. I costi della la ricerca sono detraibili fino al 35%, se finalizzati allo sviluppo o al miglioramento di invenzioni valide da un punto di vista socio-economico. Per le imprese che non totalizzano utili nell’anno in cui vengono effettuati gli investimenti si offre in alternativa la possibilità di richiedere un premio di ricerca pari all’8 percento della spesa sostenuta.
F. Esenzione d’imposta per investimenti in formazione
L’ammontare dell’investimento in formazione e perfezionamento dei dipendenti esente da imposta può arrivare fino al 20%. In alternativa si può richiedere un premio per la formazione pari al 6% della spesa sostenuta.
La tassa sui redditi da capitale è del 25% che si tratti di persone fisiche, società di persone o imprese individuali; nella maggior parte dei casi questi redditi non rientrano nel calcolo delle imposte sui redditi.
Similarmente a quanto previsto per le persone giuridiche anche le persone fisiche aventi in Austria la propria residenza o che comunque vi soggiornino abitualmente (se la durata del soggiorno è inferiore ai 183 giorni non si definisce il soggiorno abituale), sono obbligate ad assoggettare in Austria a tassazione sia i redditi maturati sul territorio nazionale austriaco sia quelli maturati all’estero.
Sono soggetti a tassazione obbligatoria tutti i redditi derivati da:
I redditi derivati da fonti qui non indicate non sono soggetti a tassazione. Il calcolo dell’imposta sui redditi si basa su aliquote progressive tra lo 0 e il 50%.