Superficie catastale dei fabbricati La riforma del catasto varata nel 2014 è a tutt’oggi al palo. Nel frattempo, a partire dal 9 novembre 2015, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibili la superficie catastale delle unità immobiliari dei gruppi A, B e C, non più solo in vani ma anche in metri quadri come da Comunicato stampa del 9 novembre 2015. Si tratta della superficie complessiva di pertinenze, balconi ecc., che si aggiunge ai dati identificativi dell’immobile (Comune, sezione urbana, foglio, particella, subalterno) e ai dati di classamento (zona censuaria, categoria catastale, classe, consistenza, rendita), ex D.P.R. n. 138/1998.

Riforma del catasto

In base alla riforma del catasto, attualmente in stand by, il valore degli immobili scaturirà dalla superficie catastale e non più dai vani come nella legislazione vigente. Ad ogni unità immobiliare iscritta in catasto verranno attribuiti una rendita ed un valore patrimoniale. Verranno introdotte esclusivamente due tipologie di fabbricati:
  • I fabbricati  ordinari, che includono gli appartamenti;
  • I fabbricati speciali.
Per gli immobili ordinari, le rendite e i valori patrimoniali saranno determinati secondo specifiche funzioni statistiche che ricollegano il reddito e il valore medio ordinario di mercato alle caratteristiche dell’immobile. I fabbricati speciali saranno oggetto di stima diretta. Infine, le rendite saranno calcolate applicando dei saggi di redditività media ai valori patrimoniali.

Superficie agli effetti della TARI

Compare direttamente nella visura catastale relativa ai fabbricati anche la superficie ai fini della TARI e quindi del prelievo comunale sui rifiuti. Si tratta delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, censite nelle categorie del gruppo A, B e C. Tale superficie, per le sole abitazioni a destinazione abitativa, è considerato al netto di balconi, terrazzi e altre aree scoperte di pertinenza.

Le categorie catastali oggi in vigore

I - IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA

GRUPPO A

A/1 Abitazioni di tipo signorile
A/2 Abitazioni di tipo civile
A/3 Abitazioni di tipo economico
A/4 Abitazioni di tipo popolare
A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare
A/6 Abitazioni di tipo rurale
A/7 Abitazioni in villini
A/8 Abitazioni in ville
A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici
A/10 Uffici e studi privati
A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi

GRUPPO B

B/1 Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme
B/2 Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro)
B/3 Prigioni e riformatori
B/4 Uffici pubblici
B/5 Scuole e laboratori scientifici
B/6 Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9
B/7 Cappelle ed oratori non destinati all’esercizio pubblico del culto
B/8 Magazzini sotterranei per depositi di derrate

GRUPPO C

C/1 Negozi e botteghe
C/2 Magazzini e locali di deposito
C/3 Laboratori per arti e mestieri
C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro)
C/5 Stabilimenti balneari e di acque curative (senza fine di lucro)
C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro)
C/7 Tettoie chiuse od aperte
 

Come correggere gli errori

I proprietari di immobili iscritti nel catasto fabbricati hanno la possibilità, dal 9 novembre 2015, di verificare la base imponibile ai fini TARI. Qualora il cittadino interessato riscontri delle incongruenze tra la planimetria conservata agli atti del catasto e la superficie calcolata, le proprie osservazioni, secondo due modalità alternative;
  1. Direttamente online attraverso il contact center dell’Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it, servizi catastali e ipotecari online, consultazione personale);
  2. Oppure presentando la domanda di correzione presso gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio (l’istanza di correzione di errori imputabili all’ufficio è gratuita e va presentata su carta semplice, mentre, in caso contrario, è dovuta l’imposta di bollo).
Nel primo caso, il richiedente deve indicare le proprie generalità, i dati catastali dell’immobile, la situazione di incoerenza riscontrata e le notizie utili alla correzione dell’errore. Nel secondo caso, l’interessato deve presentare all’ufficio di competenza apposita domanda in cui sono indicate le sue generalità, i dati dell’immobile e l’errore riscontrato, eventualmente allegando una copia dei documenti che comprovino la richiesta.

Immobili sprovvisti di planimetria

Per gli immobili non dotati di planimetria e, pertanto, privi del dato relativo alla superficie, i proprietari possono presentare una dichiarazione di aggiornamento catastale con l’apposita procedura Docfa per l’inserimento in atti della planimetria catastale. Tale adempimento è necessario perché, in caso di vendita dell’immobile, il proprietario deve attestare la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie (art. 19, co. 14, del D.L. n. 78/2010).