Il regime semplificato è un metodo di tenuta della contabilità che può essere utilizzato dalle imprese individuale, professionisti individuale e società di persone i cui ricavi non abbiano superato nell’anno solare precedente i seguenti limiti:
Il contribuente ha comunque la facoltà di optare per il regime ordinario; in tal caso questo resta valido fino a revoca. L’opzione e la revoca per il regime ordinario si desumono dal comportamento concludente esercitato, a cui deve seguire la comunicazione espressa nella prima dichiarazione IVA da presentare successivamente alla scelta.
I soggetti che adottano il regime della contabilità semplificata non sono obbligate a redigere il bilancio e sono esonerate dalla tenuta di scritture contabili quali il libro giornale, il libro inventari, le scritture ausiliarie. Devono, al contrario, tenere:
La L. n. 383 del 18/10/2001 ha soppresso l’obbligo di bollatura del registro dei beni ammortizzabili e dei registri IVA. L’unico adempimento da porre in essere rimane pertanto la numerazione progressiva delle pagine, che è ora eseguita direttamente dal soggetto obbligato alla tenuta delle scritture.
I contribuenti in contabilità semplificata possono annotare le spese per prestazioni di lavoro dipendente cumulativamente nel registro IVA acquisti entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, a condizione che le spese risultino correttamente annotate nei libri prescritti dalla legislazione sul lavoro.