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Il Collegio Sindacale in ipotesi di crisi aziendale

Il Collegio Sindacale in ipotesi di crisi aziendale

Il Collegio Sindacale in ipotesi di crisi aziendale

Il Collegio Sindacale, che trova i propri referenti normativi negli artt. 2397-2409, 2426, 2435-bis 2464 e 2488 c.c., è l’organismo preposto al controllo legale dei conti sociali finalizzato ad accertare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, l’osservanza delle norme per la valutazione del patrimonio sociale.

Crisi aziendale

Un impegno particolare è richiesto al Collegio Sindacale in caso di crisi aziendale quando, per il verificarsi di talune circostanze, venga compromessa la continuità dell’azienda.

Infatti, in tal caso, i sindaci della società sono tenuti a giocare d’anticipo, nel senso che sono obbligati ad informare tempestivamente l’amministratore invitandolo ad adottare tutte le misure necessarie atte ad arginare la crisi.

L’attività di controllo dei sindaci è estesa anche a tutte quelle operazioni degli amministratori che possano, in qualunque modo, compromettere la consistenza del patrimonio.

Tutte le scelte gestionali, infatti, devono essere ispirate al principio della ragionevolezza e risultare compatibili con le risorse aziendali.

Misure adottate

Qualora le misure adottate dagli amministratori dovessero risultare inadeguate o, addirittura, cosa ancor più grave, in caso di inerzia degli amministratori stessi, il Collegio Sindacale è tenuto a convocare, nell’immediato, l’Assemblea dei Soci che, informata dello stato di crisi e di un eventuale comportamento omissivo degli amministratori, potrebbe richiedere agli amministratori stessi provvedimenti funzionali al superamento della crisi o, nei casi estremi, addirittura, deliberarne un provvedimento di revoca.

Sentenza della corte

In merito all’attività di controllo dei Sindaci non si può non tener conto della recentissima sentenza della Corte di Cassazione n. 13081/2013 che relativamente all’operato del Collegio Sindacale parla di “Controllo sostanziale”.
Si legge nella sentenza che “il Collegio è tenuto ad un controllo di legalità non puramente formale ma esteso al contenuto sostanziale dell’attività sociale e dell’azione degli amministratori allo scopo di verificare che le scelte discrezionali non travalichino i limiti della buona amministrazione”.
Inoltre, la sentenza fa riferimento alla omessa verifica di operazioni di infragruppo, quando la documentazione contabile appaia palesemente viziata da incongruenza, contraddizioni e illogicità.

In tali casi, il Collegio è tenuto a vigilare e, in caso di omissione, è ritenuto responsabile.

In sintesi e per concludere, anche alla luce della sentenza della Suprema Corte testé menzionata, il Collegio Sindacale è tenuto non solo a sollecitare gli amministratori ma anche ad intervenire nelle situazioni di difficoltà economico-finanziaria affinché non vengano compiute operazioni estranee all’interesse sociale o in conflitto di interessi con la società. Quindi, i Sindaci devono monitorare, costantemente, la continuità aziendale ed esaminare, periodicamente, i principali indici di bilancio nonché eventuali perdite subìte dalla società.