Se il comportamento della banca risulta atipico, irregolare, scorretto, differente dagli schemi legali occorre chiedersi qual è attualmente la tutela legale che spetta al privato e alla sua famiglia. Il problema insorge nel momento in cui il conto corrente bancario del correntista subisce il cosiddetto passaggio ad “incaglio”.
Andiamo ad elencarli:
Gli interessi in misura superiore a quella legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti secondo la regola generale dell’art. 1284, comma 3 c.c. essi sono dovuti nella misura legale.
In mancanza di un contratto o in mancanza di un contratto stipulato in forma scritta, gli interessi sono dovuti nella misura legale in virtù degli artt. 1282, 1284 e 1815 c.c.
Invece se c’è un contratto stipulato nella forma scritta ma esso non indica il tasso d’interesse, trova applicazione l’art. 117 comma 7 lett. a) Tub, che prevede un’ ipotesi di inserzione automatica di una clausola legale in sostituzione di quella contrattuale nulla.
Altra ipotesi di nullità colpisce la clausola d’interessi contenente la previsione di tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.
La clausola di commissione di massimo scoperto è una clausola normalmente prevista e conteggiata in una misura percentuale sul debito massimo che il conto corrente effettivamente raggiunge anche per un solo giorno nel periodo di riferimento, che nella prassi è il trimestre.
Il regime delle nullità delle clausole di commissione di massimo scoperto è lo stesso delle clausole degli interessi.
La clausola di recesso discrezionale (c.d. recesso ad nutum) e l’obbligo di rientro immediato nei contratti di apertura di credito sia a tempo indeterminato che a termine è il sistema da sempre utilizzato dalle banche per tenere in posizione di sudditanza contrattuale il cliente.
La giurisprudenza di legittimità non ha mancato di sanzionare il c.d. recesso improvviso ed arbitrario in palese violazione dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. come nel caso del recesso operato ai fini ricattatori e vendicativi, quando, ad esempio, non sia sopravvenuta alcuna nuova circostanza che potesse consigliare alla banca la revoca del fido e l’ordine di rientro immediato dello scoperto.
Sono queste delle chiare ipotesi di abuso di diritto che possono dar luogo anche a richieste risarcitorie per i danni subiti dal cliente a seguito dell’ingiustificato recesso.
Prima di intraprendere qualsivoglia iniziativa giudiziaria nei confronti della banca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente percepite durante il rapporto di conto corrente sulla base delle clausole nulle e/o inesistenti, è opportuno che il cliente faccia richiesta scritta alla banca per ottenere copia della documentazione relativa al rapporto bancario, anche se estinto.
Se la banca resiste a tale richiesta, il cliente può:
Acquisita la documentazione, è opportuno che il cliente si rivolga al suo commercialista di fiducia per far ricostruire il rapporto bancario o contattare direttamente i professionisti in commercio dalla sezione apposita. In tal modo saprà l’entità complessiva della somma che potrà richiedere in restituzione alla banca, indicandola in una richiesta di restituzione stragiudiziale o in una domanda giudiziale.