Per sostenere la competitività del settore turismo il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha introdotto il credito d’imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi, le agenzie di viaggi e i tour operator per i periodi di imposta 2014, 2015 e 2016, mettendo a disposizione 15 milioni di euro per ciascuno dei periodi di imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. Una quota non superiore al 10% delle risorse è riservata alle agenzie di viaggi e ai tour operator.
La domanda può essere presentata dai rappresentanti legali degli esercizi ricettivi che svolgono in via non occasionale le attività di cui alla divisione 55 (alloggio) della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, appartenenti alle seguenti tipologie:
La domanda può essere presentata dai rappresentanti legali delle Agenzie di viaggio e tour operator, che risultino appartenere, applicando lo studio di settore per l’anno finanziario di cui chiedono il credito d’imposta al cluster 10 – Agenzie intermediarie specializzate in turismo incoming, o al cluster 11 – Agenzie specializzate in turismo incoming.
Le spese eleggibili ammesse al bando, sono:
Sono esclusi i costi relativi alla intermediazione commerciale. L’importo totale delle spese eleggibili è limitato alla somma di € 41.666 per ciascun soggetto ammesso al beneficio. Il credito d’imposta riconosciuto è il 30% del totale delle spese eleggibili sostenute nel triennio 2014, 2015, 2016, fino a un massimo di € 12.500. Il credito d’imposta riconosciuto è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
Obblighi dichiarativi per ottenere il credito | Per ottenere il credito d’imposta non basta chiederlo al MiBACT, ma va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale è maturato. |
Come si utilizza il credito d’imposta | Esclusivamente in compensazione tramite presentazione del modello F24 da inoltrare tramite i servizi telematici all’Agenzia delle entrate con le modalità stabilite dalla medesima, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. |
Obbligo di corrispondenza | L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dal MiBACT, pena lo scarto dell’operazione di versamento. |
L’istanza deve essere presentata in forma telematica, insieme all’attestazione di effettività delle spese sostenute, tramite il Portale dei Procedimenti https://procedimenti.beniculturali.gov.it rispettando la seguente tempistica:
dal 22 giugno ore 10:00al 24 luglio ore 10:00 | Registrazione del legale rappresentante.Inserimento dati per la produzione dell’istanza.Produzione dell’istanza e relativa attestazione dell’effettività delle spese sostenute.Caricamento sul Portale dei Procedimenti dell’istanza e relativa attestazione dell’effettività delle spese sostenute, entrambe firmate digitalmente. |
dal 13 luglio ore 10:00al 24 luglio ore 12:00 | Invio telematico della domanda corredata dall’attestazione dell’effettività delle spese sostenute. |
dal 25 luglioal 24 settembre | Verifica da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo degli elementi soggettivi, oggettivi e formali riportati nelle istanze. |
25 settembre | Pubblicazione dell’elenco delle istanze ammesse nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione. |