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Assegno scoperto: bancario e postale

Assegno scoperto: bancario e postale

assegno scoperto bancario postale

L’assegno è  un titolo di credito a vista che consente al titolare di un conto corrente, di trasferire denaro ad un’altra persona titolare o meno di un conto. Pertanto, la persona che emette l’assegno, è chiamata traente e colui che riceve l’assegno, è detta beneficiario.

Per far si che l’operazione di pagamento si realizzi, occorre che il traente sia titolare di un conto corrente, in quanto il libretto di assegni è rilasciato dalla banca o Posta, solo se si è correntisti mentre il beneficiario, può avere o meno un conto corrente intestato, nel primo caso il trasferimento del denaro avviene da conto a conto mentre nel secondo caso, essendo l’assegno pagabile a vista, può essere cambiato in contanti, rivolgendosi direttamente agli sportelli della banca emittente.

Una volta emesso l’assegno, il beneficiario ha un tempo massimo per presentarsi all’incasso: 8 giorni se l’assegno è su piazza, ossia, quando il titolo è emesso nello stesso comune di quello di pagamento per esempio Torino su Torino, e 15 giorni se fuori piazza, ossia, quando il comune di emissione e di pagamento sono diversi, per esempio Torino su Milano. Oltre detto periodo, l’assegno “scade” e chi ha emesso il titolo può ordinare alla banca o posta, di non effettuare il pagamento, senza subire conseguenze per il mancato pagamento, come ad esempio il protesto.

Quando l’assegno è emesso a vuoto

L’assegno è a vuoto, o senza provvista, quando sul conto corrente del traente non ci sono abbastanza fondi per coprire l’importo riportato sul titolo di credito. Le conseguenze per chi emette un assegno scoperto sono: sanzioni pecuniarie, revoca di sistema, protesto e iscrizione alla CAI.

Sanzioni assegno scoperto 2016

La sanzione per chi emette un assegno a vuoto varia da 516 euro a 3.099 euro aumentabile se l’importo del titolo supera i 10.329 euro,  se si è in presenza di una reiterazione del reato, ossia, se si emettono più volte assegni scoperti. Il mancato pagamento delle sanzioni, è poi punibile con la reclusione.

Pagamento tardivo per evitare sanzioni e protesto come funziona?

Il traente che ha emesso l’assegno scoperto, è informato dalla banca o dalla posta,  entro il 10° giorno dalla presentazione dell’assegno al pagamento,  del preavviso di revoca, sulle conseguenze che l’eventuale mancato pagamento del titolo può avere sul traente. In base a ciò, il traente può decidere di evitare le sanzioni ed il protesto, se esegue il “pagamento tardivo” dell’assegno, maggiorato della penale, pari al 10% dell’ammontare dell’assegno, degli interessi legali e delle eventuali spese di protesto. Tale pagamento per evitare tutto ciò, deve essere però effettuato obbligatoriamente entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell’assegno, i famosi 8 o 15 giorni. Per cui entro 68 gg (60+8) se l’assegno è su piazza, e 75 gg (60+15) se fuori piazza.

Il pagamento tardivo comprensivo dell’importo dell’assegno in origine + penale + interessi di mora + costi eventuale protesto, può essere effettuato versando sul proprio conto corrente, la somma necessaria a coprire l’intero importo, direttamente al beneficiario, il quale dovrà sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegando dovuti, oppure, al pubblico ufficiale che ha levato il protesto. l’attestazione della banca che conferma l’avvenuto versamento degli importi

Protesto

L’atto di protesto è la constatazione effettuata da un Pubblico Ufficiale, del mancato pagamento dell’assegno.
Un tempo, il protesto serviva, soprattutto, per poter agire contro coloro chi avevano girato l’assegno, ma oggi l’obbligo della clausola di “non trasferibilità” del titolo ha reso il protesto privo di un significato sostanziale, Il protesto, ad ogni modo, ha anche una funzione probatoria .

Per gli assegni il protesto deve essere chiesto entro il termine di presentazione (8 giorni se è pagabile nello stesso Comune in cui fu emesso e 15 giorni in altro Comune della Repubblica).
Aspetto negativo del protesto è che il pubblico ufficiale provvede all’iscrizione del nome del protestato nel Registro informatico dei protesti presso la Camere di Commercio. Tale iscrizione permane fino alla sua cancellazione oppure, per il periodo di 5 anni dalla data della registrazione stessa.

Come cancellare il protesto

Per effettuare la cancellazione del protesto occorre innanzitutto richiedere una Visura uso protesti alla Camera di Commercio. Con questa procedura si otterrà un documento contenente i dati del protesto da eliminare. La seconda tappa è quella di recarsi, con la visura alla mano, presso il Tribunale civile della propria residenza, alla «sezione protesti». Occorrerà presentare un’istanza di riabilitazione per avvenuto pagamento del titolo (presupposto questo della cancellazione) alla quale dovrà essere allegata la liberatoria da parte del creditore. Tale istanza può essere richiesta solo dopo almeno un anno dalla data del protesto.