Il regime di contabilità ordinario costituisce regime “naturale” obbligatorio, a prescindere dal volume di ricavi conseguito, per:
Sono inoltre obbligate al regime di contabilità ordinario:
le imprese individuali, le società di persone, gli enti non commerciali nel caso in cui esercitino un’attività di impresa con ricavi superiori a:
Ricordiamo che i limiti di cui sopra (precedentemente pari rispettivamente ad euro 309.874,14 ed euro 516.456,90) sono stati così elevati, con decorrenza da maggio 2011, dalla leggi 106/2011. Inoltre i contribuenti che normalmente adotterebbero il regime contabile semplificato possono optare di adottare il regime ordinario. Chi adotta il regime di contabilità ordinaria deve compilare i seguenti libri e registri contabili obbligatori:
Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all’esercizio dell’impresa. La norma fiscale stabilisce un termine di 60 giorni dal verificarsi dell’operazione per la relativa registrazione sul libro (se il registro è tenuto a mezzo di sistemi informatici e meccanografici è ritenuta regolare anche quando i dati sono aggiornati entro 60 giorni su supporto magnetico, a condizione che la mancata trascrizione riguardi l’esercizio per il quale non siano scaduti da oltre tre mesi i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali e sia possibile, in qualsiasi momento, trascrivere su supporti cartacei i dati memorizzati nell’elaboratore).
I libri contabili obbligatori devono essere conservati per dieci anni dalla data dell’ultima annotazione. Il termine può essere prorogato se alla scadenza non sono stati ancora definiti gli eventuali accertamenti tributari precedentemente iniziati. La conservazione può essere effettuata anche su supporti ottici o magnetici in modo tale da garantire sia la certezza della data, sia la non modificabilità dei dati.
Il libro degli inventari deve essere redatto entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e deve riportare:
I piccoli imprenditori sono esonerati dall’obbligo.
Con la legge 383 del 18/10/2001 è stato soppresso l’obbligo di bollatura iniziale del libro giornale e del libro degli inventari, confermando quello della numerazione progressiva delle pagine, prima della loro utilizzazione e per ciascun periodo, con l’indicazione, pagina per pagina, dell’anno cui si riferisce.
Per entrambi i libri sopracitati è comunque rimasto l’obbligo di versare l’imposta di bollo prima che il registro sia posto in uso, quindi antecedentemente alle registrazioni sulla prima pagina:
L’imposta può essere versata alternativamente:
A partire dal 1° gennaio 2007 i contrassegni telematici (in vigore già dal 2005) hanno sostituito definitivamente le marche da bollo cartacee. Il pagamento dell’imposta di bollo avviene, quindi, presso gli intermediari (tabaccai, ufficiali giudiziari e altri distributori già autorizzati alla vendita di valori bollati) convenzionati con l’Agenzia delle Entrate, che rilasciano i relativi contrassegni telematici.
Le scritture ausiliarie non sono sottoposte ad alcuna formalità, non essendone richiesta né la numerazione né la bollatura iniziale.
Il registro dei beni ammortizzabili deve essere compilato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, con le seguenti indicazioni:
I costi di manutenzione, riparazione e ammodernamento, che vanno ad incrementare il valore del bene, devono essere indicati separatamente a seconda dell’anno di formazione.
I soggetti in contabilità ordinaria possono anche non istituire il registro dei beni ammortizzabili se le annotazioni sono effettuate nel libro degli inventari.
Il registro dei beni ammortizzabili, come tutti gli altri registri (o libri o scritture) assoggettati alla disciplina, deve essere tenuto senza spazi in bianco; tuttavia, poiché potrebbe verificarsi la necessità di lasciare dei fogli in bianco, per permettere lo sviluppo degli ammortamenti, il Ministero delle Finanze con la Circolare 30/04/1977 n. 7/1496 ha chiarito che dette pagine devono essere espressamente intitolate al bene o categoria di beni cui sono riservati e devono recare esplicita indicazione che trattasi di continuazione dello sviluppo dell’ammortamento del bene o categoria di beni, con un richiamo della pagina in cui è inizialmente iscritto il bene o la categoria di beni.
Nel caso in cui il registro in esame sia conservato presso un soggetto diverso dal contribuente (esempio il commercialista), questi dovrà conservare un’attestazione ex sottoscritta dal soggetto effettivamente in possesso del registro.
Anche per il libro dei beni ammortizzabili è stato soppresso l’obbligo della bollatura; rimane ancora in essere, invece, la numerazione progressiva delle pagine, che è ora eseguita direttamente dal soggetto obbligato alla tenuta delle scritture.
Le società di capitale possono inoltre essere obbligate alla tenuta dei seguenti libri sociali:
Tutti questi libri, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio. La bollatura obbligatoria dei registri, a seguito del venir meno di tale compito da parte degli Uffici delle Entrate, deve ora ritenersi attribuita unicamente al competente Ufficio presso il Registro delle Imprese o al notaio.
A questi libri si aggiungono:
A decorrere dal 30 marzo 2009 è stato abrogato il libro soci per le S.r.l. e le società consortili a responsabilità limitata, mentre ne è rimasta inalterata l’esistenza per le S.p.A. e le S.a.p.a..
Le modifiche o trasferimenti di quote sociali hanno efficacia nei confronti della società con il deposito delle variazione presso il Registro imprese e non più al momento dell’iscrizione sul libro soci.