Il lavoro interinale è una particolare forma di “contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo” con il quale le aziende possono beneficiare temporaneamente di una prestazione lavorativa, senza assumersi tutti gli oneri che derivano dall’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.
In realtà parlare ancora di lavoro interinale è errato, il D.Lgs. 276/2003 ha abrogato infatti gli articoli della legge n. 196/1997 relativa al lavoro interinale, introducendo il contratto di somministrazione.
Operativamente la società utilizzatrice assume i lavoratori tramite una società fornitrice di lavoro temporaneo che si interpone tra l’azienda e il lavoratore. Il lavoratore, pur “dipendendo” dalla società interinale, è a disposizione dell’utilizzatore per un determinato periodo di tempo o per lo svolgimento di un’opera o di un servizio specifico.
L’utilizzo di lavoratori interinali è permesso all’azienda solo in alcune circostanze, ovverosia nei casi:
Ci sono poi delle ipotesi in cui l’utilizzazione dei lavoratori temporanei nelle aziende è vietata, ci riferiamo al caso in cui le aziende:
Sostanzialmente, quindi, il contratto di lavoro interinale evidenzia l’esistenza di tre attori:
Il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo deve essere stipulato in forma scritta e copia di esso deve essere rilasciata al lavoratore entro 5 giorni dalla data di inizio del rapporto di lavoro. Esso deve contenere, oltre ai dati delle imprese e del lavoratore, anche imotivi di ricorso alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, le mansioni alle quali il lavoratore verrà adibito e la relativa retribuzione.
Il legislatore ha previsto, che dove permesso dai contratti collettivi, il periodo di lavoro interinale inizialmente determinato possa essere prorogato. La rilevazione delle competenze per lavoro interinale avviene attraverso la registrazione della fattura emessa dalla società di lavoro interinale. La fattura contiene in sostanza due componenti, quella relativa al costo del lavoro (non assoggettata ad Iva) e quella relativa al servizio della società stessa (assoggettato ad Iva). I due componenti vanno tenuti distinti. L’azienda non avrà altri oneri oltre quello del pagamento della società che provvederà a liquidare al dipendente tutti i componenti retributivi (retribuzione, ferie, permessi, Tfr, eccetera).