Con Decreto 30/01/2015 Ministero Lavoro e Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia, è stato introdotto un nuovo intervento “semplificativo” che entra in vigore dal 01/07/2015, il cosiddetto DURC online.
Il documento serve alla verifica della regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL e delle Casse Edili, ed avviene con modalità esclusivamente telematica, indicando soltanto il codice fiscale del soggetto da verificare.
In primis da un punto di vista meramente operativo viene accantonato il vecchio servizio on line www.sportellonicoprevidenziale.it dal momento che INAIL ed INPS di comune intesta hanno predisposto un nuovo ambiente operativo accessibile dai loro portali www.inps.it e www.inail.it.
Il vecchio ambiente sportello unico previdenziale rimarrà in uso provvisoriamente fino al 1/1/2017 solo ai fine di effettuare richieste di DURC residuali, cioè Durc per certificazione crediti P.C.C.; Durc fatturazione P.A. Debiti scaduti 31,12,2012; Durc regolarizzazione exracomunitari, Durc ricostruzione privata sisma Abruzzo. Le richieste in corso al 30/06/2015 ed ancora in istruttoria, saranno gestite sul portale sportello unico previdenziale, con applicazione però della nuova disciplina di regolarità contributiva contenuta nel Decreto 30/01/2015.
Quali sono i soggetti abilitati alla verifica della regolarità contributiva con l’introduzione del Durc On Line?
Quindi la possibilità di effettuare verifiche di regolarità da parte di soggetti diversi dall‘impresa o lavoratore autonomo, o soggetto titolare del credito potrà avvenire solo previo possesso di opportuna delega, che dovrà essere presentato a cura del delegante agli istituti e conservato da parte di questi ultimi.
Una volta presentata domanda del Durc online, se questo risulta regolare viene prodotto un formato PDF non modificabile, che ha validità 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica ed è liberamente consultabile sui vari siti: www.inail.it www.inps.it e casse edili appartenenti alla Commissione Nazionale Paritetica CNCE.
In dettaglio la Circolare INPS 19/2015 tende a specificare alcuni punti fermi, in dettagli. La regolarità sussiste anche quando:
Altro aspetto innovativo: la regolarità viene concessa anche nel caso di mancata regolarità dovuta ad uno scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna gestione nella quale l’omissione si è determinata che risulti pari o inferiore ad € 150,00 comprensi eventuali oneri accessori di legge.
Tempistiche di regolarizzazione: se la richiesta del Durc online fornisce esito negativo, è prevista una fase di regolarizzazione, per cui, prima di tutto la comunicazione di irregolarità provvisoria viene comunicata solo al richiedente, il periodo di regolarizzazione ha una durata di 15 giorni dalla notifica dell’invito alla regolarizzazione, infatti gli enti consultati per la regolarità trasmettono via PEC all’interessato o al delegato l‘invito a regolarizzare, indicando anche le cause di irregolarità.
Durante questa fase gli Istituti preposti non potranno dichiarare l’irregolarità. Quindi il rilascio del Durc online deve tenere conto dell’intervenuta regolarizzazione avvenuta entro 30 giorni complessivi dalla data di prima richiesta. Decorso inutilmente questo termine verrà rilasciato un Durc irregolare, solo ai soggetti che lo hanno richiesto.