L’imposta di bollo è una imposta indiretta che colpisce i consumi, alcuni documenti sono soggetti all’imposta di bollo, ad esempio, i libri previsti dall’articolo 2214 del Codice Civile (es libro giornali) o alle fatture non soggette ad Iva. Il tributo è dovuto per le operazioni:
Diversamente, le fatture riguardanti corrispettivi assoggettati ad Iva sono esenti dall’imposta di bollo. L’esenzione da bollo per le fatture soggette ad iva si estende anche alle quietanze rilasciate in relazione a corrispettivi per prestazioni assoggettate ad iva.
Per le fatture, è obbligatorio corrispondere l’imposta di bollo , nella misura di Euro 2,00 per importi superiori Euro 77,47 non assoggettati ad Iva.
Le modalità di pagamento dell’imposta variano a seconda della forma della fattura;
L’imposta di bollo viene applicata alle fatture, ricevute, note ecc. relative ad operazioni che non scontano l’iva:
Se una fattura riporta sia operazioni soggette ad iva, che importi non soggetti, l’imposta di bollo si applica solo se questi ultimi risultano di ammontare superiore ad Euro 77,47.
Elenco Operazioni classificate ai fini Iva con obbligo o meno di assolvimento dell’imposta di bollo
Imponibile, Soggetta a Reverse charge, imponibile con iva assolta all’origine NO IMPOSTA DI BOLLO
Esente SI IMPOSTA DI BOLLO
Esportazioni, Operazioni Intracomunitarie NO IMPOSTA DI BOLLO
Operazione verso esportatore abituale SI IMPOSTA DI BOLLO
Esclusa dalla base imponibile art. 15 SI IMPOSTA DI BOLLO
Esclusa dal campo dell’applicazione dell’Iva artt. 2,3,4,5 ed da 7 bis a 7 septies SI IMPOSTA DI BOLLO
Effettuata dal contribuente forfetario SI IMPOSTA DI BOLLO
Le fatture emesse dai contribuenti forfetari si riferiscono ad operazioni per le quali non viene applicata l’Iva pertanto le stesse se di importo superiore ad Euro 77,47 devono essere assoggettate ad imposta di bollo
Per il libro giornale e il libro degli inventari, il contribuente deve apporre l’imposta di bollo nella misura:
le novità riguardano le modalità per assolvere l’imposta di bollo in modo virtuale che non deve essere più mediante modello F23 come avveniva prima dell’entrata in vigore del decreto ma con il modello F24. I contribuenti, pertanto, che assolvono il bollo virtuale su fatture elettroniche sono tenuti al versamento dell’imposta cumulativa entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, ossia, entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno di imposta. Un’altra novità, riguarda invece la soppressione dell’obbligo di comunicare preventivamente all’Agenzia delle Entrate con l’invio di una raccomandata, la volontà del contribuente di assolvere l’imposta di bollo in modo virtuale.