Iva trimestrale: domanda di rimborso e compensazione entro il 2 novembre 2015
Di Redazione onlineAggiornato il 20/01/2022
Al superamento di un credito IVA pari a 2582,28 euro alla fine di ogni primo, secondo e terzo trimestre, il contribuente ha diritto a richiedere rimborso totale di una parte della somma.
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Il procedimento avviene per compensazione anche con altri contributi, premi o tributi di vario genere.
Da chi può essere richiesto?
Il credito IVA può essere richiesto da:
Contribuenti che esercitino attività che comportino operazioni soggette a imposta relativa ed importazioni od acquisti,
Soggetti che effettuino nell'arco del trimestre azioni attive per importi superiori al 50% di tutte le operazioni effettuate,
Contribuenti che abbiano effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un totale superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili.
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Inoltre, l'utilizzo in compensazione del credito IVA infrannuale è consentito solo dopo le prestazioni dell'istanza. Tale richiesta va eseguita entro e non oltre l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.
Il superamento di 5000 euro annui, obbliga all'utilizzo delle compensazioni il credito soltanto a decorrere dal 16esimo del meseseguente.
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