Con l’entrata in vigore della nuova Legge di Stabilità 2015 che ha disposto il rassetto dei regimi fiscali con l’introduzione di un nuovo regime denominato “forfettario”, viene di fatto modificato il modello per la dichiarazione di inizio attività, vista anche l’abolizione del regime per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (“forfettino” – articolo 13 della legge 388/2000) e quello contabile agevolato per gli “ex minimi” (articolo 27, comma 3, Dl 98/2011; prorogato fino al termine naturale quello per imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (“nuovi minimi” – articolo 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011).
Il vecchio modello comunemente conosciuto come AA9/11 (utilizzabile fino al 30 settembre 2015 qualora non sia necessario optare per i regimi fiscali agevolati ), viene sostituito dal nuovo modello AA9/12 per la dichiarazione di inizio attività.
Nel nuovo modello, rispetto al precedente, si evidenziano alcune piccole modifiche nella compilazione che analizziamo nel dettaglio.
Nel quadro A bisogna barrare la casella “Inizio Attività” di persone fisiche che iniziano un’attività rientrante nel campo di applicazione IVA specificandone la data di avvio. Di fondamentale importanza il quadro B dedicato al soggetto di imposta, dove devono essere indicati :
Altro aspetto decisamente molto importante riguarda la scelta del regime fiscale agevolato. I contribuenti interessati devono infatti compilare all’ interno della seguente casella il valore 1 per aderire al Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98), mentre il valore 2 per aderire al regime forfettario dei contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni (di cui all’articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).
Il quadro F si riferisce invece ai “Luoghi di conservazione delle scritture contabili” ed anche in questo caso bisogna compilare una delle seguenti sezioni:
Nel quadro G vanno invece inserite le informazioni sulle attività esercitate in riferimento alle attività esercitate abitualmente e rilevanti ai fini IVA, per cui è attribuibile un codice attività. In sede di inizio attività barrare la casella A. E’ opportuno compilare la sezione 2 solo nel caso in cui le attività sono esercitate in luoghi diversi da quello di cui al quadro B. Si conclude con il quadro I per la presentazione del modello.
La compilazione del quadro è prevista esclusivamente in sede di presentazione della dichiarazione di inizio attività e richiede le specifiche informazioni individuate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2006. Nello stesso riquadro vengono inoltre richieste una serie di informazioni relative alla predisposizione del modello ai fini dell’impegno all’invio telematico.