Nel disegno di legge di stabilità 2016, approvato dal Governo nel Consiglio dei ministri del 15 Ottobre 2015, n. 87, debutta ex novo il c.d. superammortamento (art. 7). Si tratta di una misura destinata a favorire gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi da impiegare nell’attività di impresa ovvero di arte e professione. Il periodo agevolato si computa si protrae dal 15 ottobre 2016 al 31 dicembre 2016.
Il cespite viene ammortizzato al 140%, con una maggiorazione del 40% rispetto alla misura ordinaria del 100%. L’incremento di valore vale solo ai fini fiscali e non a quelli civilistici.
Il beneficio, valido agli effetti delle imposte sui redditi (IRES e IRPEF), coinvolge anche i canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali nuovi acquistati nel periodo indicato. Ai fini operativi, si auspica l’emanazione dei chiarimenti applicativi, una volta approvata la legge di stabilità 2016.
Accedono alla misura di favore gli acquisti, anche in leasing, di beni strumentali nuovi e materiali effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.
Sono destinatari del provvedimento agevolativo in generale le imprese e i soggetti esercenti arti e professioni, qualunque sia la forma giuridica di esercizio dell’attività.
Rientrano nel bonus tutti i beni strumentali purché nuovi e materiali, tranne quelli espressamente esclusi dal legislatore. Tali beni devono risultare acquisiti esclusivamente in proprietà o in leasing finanziario. Non è previsto alcun limite di importo unitario del bene acquisito.
Non sono agevolati gli acquisti di cespiti usati e nemmeno di quelli soggetti, ai sensi del D.M. 31 dicembre 1988, a coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%. Parimenti sono esclusi dal bonus fiscale gli investimenti in fabbricati e costruzioni, oltre che nei beni descritti nell’allegato 3 al disegno di legge di stabilità 2016 (ad esempio, condutture per il gruppo V – industrie manifatturiere alimentari, specie 19 – imbottigliamento di acque minerali naturali), nonché quelli in beni immateriali (ad esempio, brevetti).
Rientrano tra i beni oggetto del bonus anche i mezzi di trasporto a motore impiegati nell’esercizio di arti e professioni ex art. 164 del D.P.R. n. 917/1986. Pertanto, sono compresi anche gli acquisti e la detenzione in leasing delle autovetture aziendali.
Si osserva che, nel caso delle auto in leasing o proprietà non assegnate ai dipendenti, che siano utilizzate in via non esclusivamente strumentale da un’impresa o da un professionista , il tetto per il costo di acquisizione passa da 18.076 € a 25.306 €. Nel caso delle auto assegnate in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta, se il costo di acquisizione dell’auto è pari a 30.000 €, la percentuale di ammortamento applicabile passa dal 25% al 35%, entro la soglia limite del 70%, e, pertanto, la quota deducibile aumenta da 5.250 € a 7.350 €. Per gli agenti e rappresentanti, la soglia limite del costo di acquisizione si eleva da 25.823 € a 36.152 € .
Ecco il riepilogo sulle caratteristiche fondamentali del c.d. superammortamento fiscale di cui all’art. 7 del DDL di stabilità 2016.
Soggetti destinatari |
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Descrizione dell’agevolazione |
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Modalità di acquisizione |
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Beni agevolati |
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Beni non agevolati |
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Il professionista Giuliano Avanzi acquista nel corso del 2016 un computer nuovo, completo di monitor, stampante e tastiera, da impiegare nell’attività di notaio ad un prezzo pari a 1.500 € più IVA.
Il coefficiente fiscale di ammortamento del computer per il professionista è pari al 20% ex D.M. 31 dicembre 1998 e l’ammortamento dura 5 anni. Con il superammortamento, il professionista può dedurre fiscalmente il 28% (in luogo del 20%). La quota annua di ammortamento è pari a 420 € (1.500 € x 28%).