Periti, geometri, interpreti e tutti gli altri diplomati, in possesso di un attestato “tecnico” dovranno dire addio agli albi professionali. Infatti, l’attestato rilasciato da giugno 2015, dalla nuova istruzione tecnica targata Gelmini, contiene una qualifica non più sufficiente a esercitare una professione intellettuale. Per esercitare la professione occorrerà almeno una laurea triennale.
A prevederlo è la recente circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca protocollo 7201/2015, che ha messo la parola fine a una questione che ha scatenato un lungo dibattito anche in sede europea.
Da un lato, infatti, l’UE che ha sempre puntato il dito sulla necessità di un titolo accademico (almeno di tre anni) per ottenere il diritto ad accedere a una professione tecnica; dall’altro, la riforma dell’istruzione tecnica voluta dall’ex ministro dell’istruzione, Mariastella Gelmini (DPR 88/2012), che non ha mai specificato esplicitamente se il titolo fosse ritenuto valido per accedere al relativo albo.
La circolare del dipartimento per il sistema educativo del MIUR, già diffusa a tutti i direttori degli uffici scolastici regionali e ai dirigenti degli ambiti territoriali e degli istituti statali e paritari, chiarisce definitivamente la situazione mettendo al bando i diplomi.
La circolare precisa, infatti, che i modelli di diploma d’istruzione secondaria di secondo grado conterranno il riferimento al IV livello delle qualificazioni del quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (Eqf). Di conseguenza, secondo tale sistema, che mette in relazione le diverse qualifiche rilasciate nei paesi membri dell’Unione e colloca i risultati dell’apprendimento in una struttura a otto livelli, i diplomi degli istituti tecnici (ITI) permetteranno solo di assumere una certa responsabilità per la valutazione e il miglioramento di attività lavorative o di studio. Non più idonei da soli, per esercitare una professione intellettuale.
Analizzando, anche, il 1° rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo Epf, sottoscritto il 20/12/2012, in sede di conferenza Stato Regioni, per “professioni che prevedono l’iscrizione all’albo presso un ordine professionale”, è richiesto come prerequisito il possesso di un titolo accademico iniziale.
Alla luce di ciò la laurea triennale rappresenta il titolo minimo che permette di conseguire il VI livello Epf e, quindi, di gestire attività o progetti, tecnico/professionali complessi assumendo la responsabilità di decisioni in ambienti di lavoro o di studio imprevedibili; mantenendo la capacità progettuale e l’autonomia tipica delle professioni intellettuale.
Per chi vuole, quindi, iscriversi a un albo professionale, il percorso accademico rappresenta l’unica soluzione per sanare l’anomalia del nuovo titolo d’istruzione ormai definito, genericamente, diploma d’istruzione tecnica. Titolo che fino a poco tempo fa, permetteva di individuare con chiarezza la professione di accesso specifica.
A conferma di ciò, il DPR di riforma Gelmini abroga il d.lgs. 294/1997 che stabiliva che gli istituti tecnici hanno per fine precipuo quello di preparazione all’esercizio di funzioni tecniche o amministrative e di alcune professioni nei settori commerciale, industriale, agrario, delle costruzioni, dei servizi, nautico e aeronautico.