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Chi è esonerato dall’iscrizione al registro delle imprese?

Chi è esonerato dall’iscrizione al registro delle imprese?

esonerato dal registro delle imprese

Quando si inizia una nuova attività imprenditoriale tra le varie incombenze amministrative a cui si va incontro, si è soliti associare il momento dell’apertura della partita iva con l’iscrizione della propria attività al Registro delle imprese.

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In linea generale, tale adempimento viene richiesto nel maggior parte delle nuove aperture poiché rientranti nella fattispecie prevista dall’art. 2195 del C.C. Difatti, gli imprenditori soggetti a registrazione sono coloro che esercitano:

  • un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
  • un’attività intermediaria nella circolazione dei beni;
  • un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
  • un’attività bancaria o assicurativa;
  • altre attività ausiliarie delle precedenti.

Informazioni Registro delle Imprese

Le informazioni contenute nel Registro delle imprese rappresentano l’unico strumento di pubblicità legale, essa ha come effetto quello di rendere opponibile ai terzi il fatto giuridico tale per cui nei confronti dei terzi è ineccepibile l’ignoranza del fatto o dell’atto pubblicato.

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La pubblicità legale diviene elemento funzionale quando il soggetto d’impresa operante assume rilevanti rapporti giudici (es. crediti e debiti) con i terzi tale per cui diventa per questi ultimi fondamentale avere informazioni sul soggetto controparte.

Chi può essere esonerato dall’iscrizione?

Nonostante il Codice Civile all’art. 2202 preveda che “non sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese i piccoli imprenditori” (i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con lavoro proprio o dei componenti della famiglia), una successiva legge del 29/12/1993 (n.580), ha previsto l’obbligo di iscrizione anche per il piccolo imprenditore con il presupposto di esclusione dalla funzione di pubblicità legale.

Difatti, dopo anni di confusione dettati anche dai limiti dimensionali in grado di scindere la figura del piccolo imprenditore dal non, si è giunti a escludere dall’onere di iscrizione:

  • i liberi professionisti;
  • l’imprenditore agricolo che svolge attività essenziale

Il ruolo dei Liberi Professionisti

I liberi professionisti non sono mai imprenditori in virtù di una precisa scelta legislativa. Questo è valido anche quando si avvalgono di ingenti risorse e organizzazioni direttamente correlati allo svolgimento dell’attività. Rientrano in questa fattispecie le professioni regolamentate con uno specifico albo di appartenenza (es. commercialisti, avvocati, notai, ingegneri, architetti, agronomi, ecc). Contrariamente, i professionisti cd “senza albo” (es. consulenti informatici) sono obbligati ad iscriversi al Registro delle imprese.

Una particolare deroga è dettata invece per le STP (società tra professionisti).

Queste, in virtù della speciale configurazione costitutiva (basata sul modello tipico delle società di capitali), necessitano di pubblicità legale di tipo costitutiva, dichiarativa, e di pubblica notizia tale da giustificarne la relativa iscrizione. L’imprenditore agricolo che svolge attività essenziale è quello dedito alla coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali e che abbia un volume d’affari inferiore a € 7.000

Link utili a tema

Elenchiamo alcuni comodi link che vi torneranno utili per un approfondimento: