Facebook Commercialista.com Twitter Commercialista.com Linkedin Commercialista.com

Come esercitare l’attività imprenditore agricolo: requisiti, regime IVA, agevolazioni fiscali e contributi previdenziali

Come esercitare l’attività imprenditore agricolo: requisiti, regime IVA, agevolazioni fiscali e contributi previdenziali

attività imprenditore agricolo

Imprenditore agricolo, così come stabilito dal codice civile, è ogni individuo che in possesso di Partita IVA esercita alcune attività nell’ambito della coltivazione dei terreni, della selvicoltura,  dell’allevamento di animali e di tutto ciò che in qualche modo è collegato a tali attività, come ad esempio la trasformazione e la conservazione dei beni ottenuti coltivando terreni, occupandosi delle foreste e allevando animali.

Leggi anche: Come richiedere un finanziamento alle cooperative di piccola e media dimensione

Le imprese agricole possono essere costituite in forma di ditta individuale, di società di persone, di cooperative o di società di capitali. Il requisito essenziale è che almeno un socio o l’amministratore o il titolare abbia la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP); ossia che abbia sia le competenze tecniche per svolgere l’attività agricola, di selvicoltura o di allevamento, sia che dedichi almeno il 50% del proprio lavoro a tali attività, ricavandone almeno il 50% del proprio reddito complessivo derivante da un’attività lavorativa.

Tale percentuale può essere ridotta al 25% nel caso di un’area considerata “svantaggiata”. Inoltre, le aziende agricole devono avere l’indicazione di “società agricola” nella loro denominazione, ossia nel nome dell’azienda stessa.

Come avviare un’attività agricola.

Il possesso di un terreno, di un fondo rustico, di una fattoria o di un allevamento, ma anche il comodato o l’affitto degli stessi (ai sensi della Legge 203/82 con patto in deroga ex art. 45 della stessa legge, contratto di affitto soggetto registrazione entro 20 giorni e imposta di registro dello 0,50% sul corrispettivo complessivo), consente all’imprenditore agricolo di iniziare l’attività attraverso l’iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA della provincia in cui ha sede l’azienda e richiedere il rilascio della Partita Iva all’Agenzia delle Entrate.

A tale richiesta è necessario allegare, sempre, una visura e il titolo di possesso del terreno/fondo/allevamento stesso.

Le imprese agricole sono fra le meno costose a livello di gestione e imposte. All’avvio dell’impresa bisogna solamente pagare il cosiddetto “diritto camerale” che ammonta a meno di 100 Euro.

Quale regime Iva è adottabile?

Ai fini IVA l’imprenditore agricolo deve scegliere se adottare il regime speciale di detrazione (art. 34 del  D.P.R. n.  633/1972), oppure quello normale; indicando l’opzione nella prima dichiarazione Iva annuale. Tale scelta è vincolante per un triennio.

Leggi anche: Terreni edificabili: la tassazione in caso di acquisto/cessione

L’Iva in detrazione (regime speciale) non avviene in maniera analitica sulla base dell’Iva pagata ai fornitori, ma viene determinata in via forfettaria  mediante l’applicazione delle percentuali di compensazione, per gruppi di prodotti agricoli ed ittici elencati nella Tabella A, Parte I allegata al D.P.R. n. 633/1972,  sull’ammontare delle cessioni di prodotti agricoli effettuate. Le aliquote di compensazione per il settore agricolo sono più basse o al massimo sono uguali a quelle ordinarie, in dettaglio sono: il 4%, il 10% e il 22% in base al tipo di prodotto.

Esempio di calcolo Iva da versare nel regime speciale agricolo  
Cessione di piante ornamentali, da parte di un vivaio, per 10.000,00 euro + Iva
Aliquota Iva, da applicare e dovuta sull’imponibile, pari al 10% 1.000,00 euro
Iva detraibile applicando la percentuale di compensazione del 4% 400,00 euro
Iva da versare a debito 600,00 euro

La detrazione forfetizzata non spetta:

  • per le cessioni di prodotti il cui acquisto derivi da atto non assoggettato ad Iva se il conferente, il donante o il cedente, applica il regime normale e ha quindi già detratto l’Iva sull’acquisto originario;
  • se la cessione ha ad oggetto prodotti non ricompresi nella Tabella A, parte I,P.R. n. 633/1972;
  • per le prestazioni di servizi.

Quali sono i vantaggi fiscali?

Le imprese agricole possono usufruire di alcuni vantaggi che riguardano quattro diversi regimi fiscali:

  • Regime di esonero riguarda le imprese con un volume d’affari non superiore a 7.000 euro l’anno costituito per almeno 2/3 dalla cessione di prodotti indicati nella tabella A, parte I, D.P.R. 633/1972. Chi rientra in questo regime fiscale è esente da imposta, da obblighi documentali e contabili (compresa la dichiarazione annuale e l’emissione di fatture) e iscrizione al Registro Imprese. Tali disposizioni cessano di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui è stata superata la soglia, a condizione che non sia superato il limite di un 1/3 della cessione di altri beni.
  • Regime speciale, invece, si riferisce alle aziende che praticano la cessione di prodotti agricoli stabiliti per legge ed elencati nel cosiddetto “Testo Unico dell’Iva”. Come già detto in precedenza, questo regime consente di non calcolare l’IVA sugli acquisti, ma di detrarla attraverso alcune percentuali di compensazione determinate in base all’ammontare delle vendite e stabilite dall’art.34 del D.P.R. 633/1972.
  • Regime semplificato” o “regime ordinario, nel caso in cui non si abbiamo i requisiti per poter usufruire degli altri due regimi.

Di conseguenza, le imposte obbligatorie variano in base al regime fiscale adottato. L’Irpef non si calcola in base al reddito effettivo, ma prendendo in considerazione un reddito medio ordinario determinato in base alle rendite catastali.

Quali contributi INPS versare?

In agricoltura esistono due figure previdenziali, riferibili a chi esercita l’attività agricola, il coltivatore diretto e l’imprenditore agricolo professionale (IAP):

  • il coltivatore diretto, coltiva manualmente il fondo e la sua manodopera dipendente non supera i 2/3 di quella occorrente per i fabbisogni aziendali;
  • l’imprenditore agricolo professionale (IAP), possiede competenze e conoscenze in agricoltura (art. 5 del regolamento CE n.1257/1999) e ricava dall’attività almeno il 50% del reddito, dedicando ad essa almeno la metà del proprio tempo lavorativo.

Quando si avvia l’attività agricola, sia essa l’unica attività lavorativa del soggetto o quella prevalente, c’è l’obbligo di versare all’INPS i contributi previdenziali nella gestione lavoratori autonomi agricoli. L’importo dei contributi da versare, si calcola sulla base del reddito agrario cui corrisponde una delle quattro fasce di reddito convenzionale stabilite dalla legge.