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Liquidazione del patrimonio del debitore: come, quando e perchè
La liquidazione del patrimoni del debitore è annoverata tra le procedure para-concorsuali introdotta con la legge 3/2012, ad oggi rappresenta una valida alternativa per la risoluzione dello stato di insolvenza e può essere utilizzata dalle imprese non soggette al fallimento (art. 1 L.F.) nonché dal singolo consumatore persona fisica.
Si raggiunge lo stato di insolvenza quando per un soggetto diventa ingestibile il flusso finanziario delle risorse presenti, in entrata e quelle in uscita. Spesso l’insolvenza non corrisponde a incapienza finanziaria, in pratica è possibile che l’intero patrimonio del debitore sia di gran lunga sufficiente a coprire i propri debiti, ma, in uno specifico momento, a causa di uno scompenso finanziario, sia impossibile onorare i propri debiti alla scadenza.
Come funziona la liquidazione del patrimonio?
Fase #1
Il debitore intenzionato a tutelarsi da qualsiasi forma di aggressione patrimoniale presa individualmente dai creditori, può porvi rimedio attraverso una specifica istanza di ammissione alla procedura di liquidazione al tribunale territorialmente competente, a seconda della residenza per le persone fisiche o sede legale per le imprese.
La domanda di ammissione alla procedura dovrà essere corredata di dettagliata documentazione, così come previsto dai commi 2 e 3 dell’art. 9 L. 3/2012:
- l’elenco di tutti i creditori, con le rispettive somme dovute;
- l’elenco di tutti i beni del debitore, appartenenti sial al patrimonio mobiliare che immobiliare;
- l’elenco degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni (es. donazioni, vendite, ecc.);
- dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni;
- la certificazione di fattibilità del piano di liquidazione rilasciata da un organismo di composizione della crisi che assiste il debitore (ad oggi è possibile rivolgersi anche a un commercialista);+
- l’elenco aggiornato delle spese necessarie al sostentamento del debitore nonché della sua famiglia;
- le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, se il debitore esercita attività di impresa.
Fase #2
Se la domanda di ammissione alla liquidazione del patrimonio ha avuto esito positivo in conformità ai requisiti previsti dall’art. 14-ter, il giudice con decreto ne autorizza l’esecuzione.
Con essa viene disposto:
- nomina del liquidatore, da individuarsi in un professionista (dottore commercialista o avvocato) ovvero un organismo di composizione della crisi da sovra indebitamento come da art. 15 comma 8;
- l’interruzione o inibizione all’inizio di qualsiasi azione cautelare o esecutiva intrapresa individualmente o collettivamente da ciascun creditore. Nello stesso tempo, dal decreto di apertura della liquidazione sono inefficaci tutti i diritti di prelazione instauratisi sul patrimonio del debitore;
- pubblicità della domanda e del decreto, con strumenti giudicati idonei dal giudice se si tratta di debitore consumatore, annotazione nel registro delle imprese in caso di imprese;
- la data di trascrizione dei beni oggetti del patrimonio del debitore da parte del liquidatore;
- la consegna e il rilascio dei beni nelle mani del liquidatore (ai sensi dell’art. 14-quinquies, comma 3, il decreto di consegna dei beni è equiparato all’atto di pignoramento);
- spese di sostentamento per il debitore e la sua famiglia. Tale componente preclude la possibilità di far rientrare nel patrimonio di liquidazione le somme destinate agli alimenti, gli stipendi nel limite del 50%, i beni legalmente confluiti in un fondo patrimoniale e destinati alla famiglia.
La procedura di liquidazione rimane aperta per tutto il periodo necessario alla completa esecuzione del piano di liquidazione e comunque per un periodo non inferiore ai quattro anni dalla data di presentazione della domanda (art. 14-undecies).
Il limite dei quattro anni ha lo scopo di tutelari i creditori insoddisfatti dalla procedura, essi infatti potranno rivalersi anche sui beni sopravvenuti in futuro e comunque entro il periodo prudenzialmente stabilito.