Lo scorso 10 marzo 2015 il Mise (Ministero dello Sviluppo Economico) ha pubblicato un nuovo documento con le altre novità in materia di startup innovative e incubatori certificati per far fronte alle modalità per l’implementazione di piani di incentivazione e remunerazione che prevedano l’assegnazione di azioni, quote e strumenti finanziari partecipativi da parte delle startup innovative e degli incubatori certificati.
Il documento redatto scaricabile dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico, si pone l’obiettivo di fornire al management delle startup innovative e degli incubatori certificati uno strumento esemplificativo per l’adozione dei piani di incentivazione in forma di piani di incentivazione equity. Si tratta di un riepilogo sull’iter autorizzativo degli organi societari sino alle principali clausole dei regolamenti di piani di incentivazione equity che disciplinano l’attribuzione e la titolarità delle quote o azioni in capo ai beneficiari in relazione al loro apporto di lavoro e collaborazione con la startup innovativa o l’incubatore certificato.
Il primo argomento trattato riguarda la definizione del “Piano di Incentivazione Equity”, lo strumento di avvicinamento degli interessi dell’imprenditore agli interessi dei suoi collaboratori. In sostanza, si tratta di pagare parte dei compensi dell’amministratore, dipendenti o consulenti e collaboratori esterni, attraverso una partecipazione al capitale della società.
Gli strumenti finanziari si possono concedere solo per assegnazione diretta e non mediante opzioni, ossia la possibilità di comprarli ad un prezzo e in un momento predeterminati. In primis è opportuno distinguere tra assegnazione di azioni, quote, strumenti finanziari e assegnazione di diritti di opzione per la sottoscrizione di azioni, quote, strumenti finanziari. L’assegnazione di azioni o quote può essere eseguita mediante aumento di capitale a titolo gratuito oppure a titolo oneroso. In entrambi i casi, il capitale viene aumentato dall’assemblea straordinaria in misura corrispondente agli utili che si intendono attribuire.
Nello specifico mentre nell’assegnazione a titolo gratuito, gli strumenti finanziari possono essere attribuiti gratuitamente ai beneficiari del Soggetto Abilitato come prevede l’art. 2349 del codice civile, nell’ipotesi di assegnazione a titolo oneroso, gli strumenti finanziari possono essere attribuiti previo versamento da parte dei beneficiari di un ammontare in denaro (pari generalmente al valore nominale) o a fronte della prestazione d’opera o servizi, o mediante conversione di un credito nei confronti del Soggetto Abilitato. I benefici di questa operazione riguardano principalmente la possibilità di sostenere la startup nel momento di avvio della stessa in cui, tipicamente, non vi è presenza di una liquidità finanziaria.