Le start-up innovative per potersi identificare come tali, per effetto del D.L. n. 179/2012, art. 25, commi 8 e 9, devono essere iscritte in una sezione speciale del registro delle imprese. Una condizione necessaria per poter godere delle varie agevolazioni, tra le quali, ricordiamo: l’esenzione dal pagamento dei diritti di segreteria di registro nonché l’imposta di bollo per l’iscrizione.
In base all’art. 4, comma 1, lettera B, del D.L. n. 3/2015 le start-up innovative sono obbligate alla certificazione del bilancio, un adempimento necessario di tipo confirmatorio che garantisce, sia in sede di iscrizione che non, il mantenimento dei requisiti fondamentali per poter essere considerati start-up innovative. Per le imprese già costituire che intendono iscriversi nella sezione speciale, al fine di ottenere quanto previsto dalla normativa sulle PMI innovative, la certificazione del bilancio non può che essere successiva alla redazione e alla approvazione dello stesso.
Negli anni successivi a quello di iscrizione, invece, la start-up innovativa è obbligata ad adempiere alla certificazione del bilancio contestualmente all’approvazione del medesimo. Pena la cancellazione immediata dalla sezione speciale nonché il decadimento dal beneficio di tutte le agevolazione previste.
Le piccole start-up innovative, non soggette all’obbligo di revisione legale, identificheranno l’amministratore (o il CDA) come i responsabili della redazione nonché di quanto dichiarato. Nel caso di PMI soggette a revisione legale, la relazione è verificata dall’organo di controllo e sottoposta all’assemblea dei soci che ne prende atto, differentemente in caso di revisione volontaria, la relazione verrà sottoposta alla sola attenzione dell’organo amministrativo. Ambedue relazioni sono parimenti utili a certificare la PMI come innovativa.
La permanenza dei requisiti soggettivi sia in fase di iscrizione che mantenimento, circa:
Dovrà inoltre essere verificata continuamente la presenza di almeno uno dei tre requisiti organizzativo-strutturali:
Risulta a questo punto chiara l’importanza di dotarsi di un sistema di monitoraggio in grado di verificare in itinere il rispetto dei requisiti di permanenza. Un servizio che, affidato ad un professionista del settore (Commercialista), evita l’incombenza per gli amministratori di analizzare costantemente gli indicatori strutturali (es. valore della produzione) nonché interpretativi circa l’organizzazione societaria.