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Risposta del 02/11/2019 13:56
Buongiorno, gli adempimenti per aprire una partita IVA possono essere di due tipologie: - attività di lavoro autonomo (consulenza in generale) richiedono ESCLUSIVAMENTE L'APERTURA DELLA PARTITA IVA all'AGENZIA DELLE ENTRATE; - altre attività (tutte le attività escluse quelle indicate al punto precedente) quali ad esempio:commercio, produzione di beni e/o servizi, ecc... oltre all'APERTURA DELLA PARTITA IVA necessitano dell'iscrizione alla CAMERA DI COMMERCIO, INPS e all'INAIL. Di seguito indico gli aspetti peculiari del regime: Requisito di accesso Possono accedere al regime forfetario sia i contribuenti che iniziano una nuova attività di impresa, arte o professione e presumono di conseguire ricavi o compensi non superiori a XX.XXX euro sia coloro che già sono in attività e, nell’anno precedente all’applicazione del regime forfetario, hanno conseguito ricavi o compensi entro la soglia indicata. Cause di esclusione Non possono accedere al regime forfetario: le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del redditi; i soggetti che effettuano , in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di commercio di autoveicoli/motoveicoli e comunque tutte le tipologie di mezzi di trasporto nuovi; i soggetti che svolgono attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari oppure chi detiene quote in società a responsabilità limitata o partecipa ad associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche sostanzialmente uguali a quello della nuova ditta; le persone fisiche che intendono svolgere la stessa svolta nei due anni precedenti verso i medesimi datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni (tirocinante commercialista, avvocato, ecc...). Attenzione :il regime forfetario cessa di avere efficacia a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno il requisito di accesso previsto dalla legge ovvero si verifica una delle cause di esclusione. Reddito e tassazione Chi applica il regime forfetario determina il reddito imponibile applicando, all’ammontare dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti, il coefficiente di redditività previsto per l’attività esercitata (allegato n. X - pdf alla legge n. XXX/XXXX). Dal reddito così determinato si deducono i contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare Al reddito imponibile così determinato si applica un’unica imposta, nella misura del XX% , sostitutiva di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale, Irap). Riduzione aliquota imposta sostitutiva (dal XX% al X%) L’imposta sostitutiva è ridotta al X% per i primi cinque anni di attività in presenza di determinati requisiti: il soggetto non ha esercitato , nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o di impresa familiare; la nuova attività da intraprendere non deve costituisce, in nessun modo, prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o di lavoro autonomo. Semplificazioni ai fini Iva I contribuenti che applicano il regime forfetario: non addebitano l’Iva in fattura ai propri clienti né detraggono l’imposta assolta sugli acquisti, sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta e di presentazione della dichiarazione annuale IVA, non sono tenuti agli adempimenti di: registrazione delle fatture emesse, corrispettivi e gli acquisti, non devono applicare le disposizioni relative all’obbligo di fatturazione elettronica. Sono soggetti agli obblighi di: numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, certificazione dei corrispettivi, integrazione delle fatture , per le operazioni di cui risultano debitori di imposta, fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica amministrazione. Semplificazioni ai fini delle imposte sui redditi Essi sono esonerati da: - obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili , fermo restando l’obbligo di tenere e conservare i registri previsti da disposizioni diverse da quelle tributarie - dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) - non operano le ritenute di acconto alla fonte (lavoro autonomo) , ad eccezione di quelle sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi ad essi assimilati. - non sono soggetti alla ritenuta d’acconto in relazione ai ricavi o compensi percepiti. A tal fine, devono rilasciare un’apposita dichiarazione al sostituto per attestare che si tratta di reddito soggetto a imposta sostitutiva. Costo del servizio offerto APERTURA PARTITA IVA (SOLO PER LAVORO AUTONOMO) EURO XX,XX + IVA (SPESA "UNA TANTUM") GESTIONE CORRENTE (CONTABILITA' E DICHIARAZIONE REDDITI) EURO XXX + IVA (ANNUALI) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ALTRE ATTIVITA' (PARTITA IVA, CAMERA COMMERCIO, INPS, INAIL) EURO XXX,XX + IVA (SPESA "UNA TANTUM") GESTIONE CORRENTE (CONTABILITA' E DICHIARAZIONE REDDITI) EURO XXX + IVA (ANNUALI) Nostri riferimenti: -mail [rimosso] - cell. [rimosso] XXX Dott. S. DANIELI