Stefania Accardi
Indirizzo
Via Torquato Tasso 27100 Pavia
Albo
Commercialista iscritto all'Albo di Pavia
Matricola: 974
Contatti
Telefono:
Email: accardistefania@libero.it
Sito Web:
Risposta del 07/11/2019 13:00
Buongiorno, io sono una giovane commercialista ed esperta in srl, se è interessato mi contatti lavoro sia a Pavia che a Milano.
Risposta del 03/11/2017 14:26
Buongiorno [rimosso],mi contatti a questo numero XXX/ [rimosso] Stefania Accardi
Risposta del 13/09/2017 16:46
Buongiorno [rimosso] se ha bisogno contatti il numero [rimosso] cordiali saluti
Risposta del 23/06/2017 11:54
Buongiorno, sono in studio in via gustavo modena XX milano, se hai bisogno mi contatti [rimosso] tel XXX/ [rimosso] cordiali saluti Stefania Accardi dott.coomercialista
Risposta del 07/06/2017 14:14
Buongiorno [rimosso], le lascio la mail e per costi ed informazioni [rimosso] Cordiali saluti dott.ssa Stefania Accardi
Risposta del 31/05/2017 16:55
Buongiorno, ha bisogno di compilare la dichiarazione? la mia email è [rimosso]
Risposta del 31/05/2017 11:14
Buongiorno [rimosso], le lascio la mia email per dettagli [rimosso] cordiali saluti
Risposta del 19/05/2017 15:18
Buongiorno Sig. [rimosso], dipende dal tipo di attività che deve svolgere, ad esempio se in forma societaria o individuale, se si tratta di un'attività d'impresa o di un'attività professionale,dovrei avere più dettagli in merito, perchè proprio in base a questo i costi possono variare. cell.XXX/ [rimosso]
Risposta del 08/05/2017 14:38
Buongiorno,il regime dei minimi non esiste più è stato sostituito con la legge legge di stabilita del XXXX dal regime forfettario.Possono accedere al regime forfetario soggetti già in attività e/o i soggetti che iniziano un’attività di impresa, arte o professione, purché nell’anno precedente: Il regime in esame non prevede una scadenza legata ad un numero di anni di attività o al raggiungimento di una particolare età anagrafica. La sua applicazione, pertanto, è subordinata solo al verificarsi delle condizioni e al possesso dei requisiti prescritti dalla legge. abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a determinati limiti (ragguagliati all’anno nel caso di attività iniziata in corso di anno), diversificati in base al codice ATECO, che contraddistingue l’attività esercitata. Non concorrono alla determinazione del limite di riferimento i ricavi e i compensi derivanti dall’adeguamento agli studi di settore. Inoltre, quando il contribuente esercita più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti, ai fini del diritto all’accesso o alla permanenza nel regime forfetario, occorre considerare il limite più elevato tra quelli fissati per ciascuna delle attività esercitate. abbiano sostenuto spese complessivamente non superiori a X.XXX euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l’esecuzione di specifici progetti. Alla determinazione del limite concorrono gli utili di partecipazione erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro, nonché le somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore o dai suoi familiari il costo complessivo dei beni strumentali, al lordo degli ammortamenti, non superi, alla data di chiusura dell’esercizio, i XX.XXX euro. Non concorrono alla formazione di detto limite i beni immobili, comunque acquisiti, e anche se detenuti in locazione, utilizzati per l’esercizio dell’impresa, arte o professione. Rilevano, invece, nel calcolo del limite: per i beni in locazione finanziaria, il costo sostenuto dal concedente; per i beni in locazione, noleggio e comodato, il valore normale degli stessi determinato alla data del contratto di locazione/noleggio o comodato; per i beni in proprietà, il prezzo di acquisto. I beni utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, arte o professione e per l’uso personale o familiare, concorrono alla formazione del predetto limite nella misura del XX%, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo. Non concorrono, infine, al calcolo del limite dei XX.XXX euro i beni strumentali all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’impresa il cui costo unitario non sia superiore a XXX,XX euro.
Risposta del 12/04/2017 17:59
i costi di costituzione sono: Versamento capitale – da Euro XX.XXX . N.B. – è stato abolito l’obbligo di versamento presso un conto vincolato del XX% del capitale sociale, quindi non è necessario versare il XX% del capitale sociale; Atto notarile – circa XXX – X.XXX Euro per competenze notarili variabili in base alla provincia, alla città, al notaio stesso. Il consiglio è di rivolgersi a più notai per avere un preventivo migliore; Bolli e diritti – circa XXX euro (da verificare, vi sono poi eventuali bolli per copie conformi e tasse archivio notarile); Imposta di registro – XXX euro ; Tassa Concessione GG. Vidimazione libri sociali – XXX,XX euro da versare con bollettino postale Vidimazione libri sociali – marca da bollo di XX euro ogni XXX facciate (in genere XXX fogli, quindi XX euro ); il costo per la vidimazione varia, in Camera di Commercio si versa un diritto fisso di XX euro; P.E.C. per iscrizione alla CCIAA – a partire da X Euro con ARUBA; Inizio attività – se non contestuale il costo varia in base al professionista che istruisce la pratica; i diritti di segreteria sono di XX euro ; In totale quindi io costi variano in genere tra X.XXX euro e X.XXX euro per la costituzione. COSTI FISSI ANNUI: Euro XXX ca. diritto annuale CCIAA; Euro XXX,XX Tassa Concessione governativa vidimazione libri sociali; Euro XXX,XX solo diritti per deposito bilancio; Costo commercialista IMPOSTE: IRES XX,XX% sul reddito (differenza tra ricavi di vendita e costi) IRAP X/X% sul valore aggiunto . Imposta regionale variabile per franchigie e aliquote che comunque ha una incidenza contenuta sui redditi aziendali. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI Il principio riguardante la contribuzione previdenziale è strettamente legato al lavoro che viene svolto dai soci nella società stessa: una SRL dovrà (teoricamente) produrre ricavi con il lavoro di qualcuno, quindi in genere almeno un socio (o comunque tutti coloro che nella società vi lavorano) deve essere iscritto alla gestione commercianti, e quindi versare i contributi fissi INPS (XXX euro a trimestre). Se il socio di srl non gestisce autonomamente il proprio lavoro, ma è soggetto ad etero-direzione (da parte del Consiglio di Amministrazione) in termini di rispetto degli orari prestabiliti, di giustificazione assenze, di sanzioni disciplinari… il suo lavoro è inquadrabile come lavoro dipendente , quindi non dovrà essere iscritto alla gestione commercianti ma sarà dipendente con busta paga della società stessa. Diverso il caso dell’ amministratore della SRL , per il quale se previsto un compenso è necessaria iscrizione e contribuzione variabile alla gestione separata INPS (aliquota XX,XX% variabile sul compenso) . Se l’amministratore è anche socio lavoratore è prevista la doppia contribuzione , alla gestione commercianti/artigiani e alla gestione separata INPS. Spero di essere stata chiara. porgo i miei più cordiali saluti Dott.ssa Stefania Accardi