Partita ormai da qualche settimana la campagna ufficiale ai dichiarativi fiscali 2015 con una serie di novità imminenti rispetto al passato, una tra tutte l’introduzione del nuovo 730 precompilato. Ma le novità riguardano anche gli altri modelli dichiarativi meglio conosciuti con il termine UNICO, il modello ordinario di dichiarazione dei redditi con il quale è possibile effettuare più dichiarazioni fiscali. A differenza del modello 730, nel modello Unico i versamenti delle imposte sono effettuati direttamente dal contribuente attraverso il modello F24, che deve essere presentato in banca o in posta.
Con la disciplina del DL 179/2012 sono state introdotte in Italia le start-up innovative, e con tale ingresso specifico sono stati introdotti degli incentivi fiscali per l’investimento in questa tipologia di società di capitali, costituite anche in forma di cooperativa, che svolgono attività necessarie per sviluppare e avviare prodotti o servizi ad alto valore tecnologico, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione o che svolgano attività per la promozione dell’offerta turistica nazionale.
A partire da quest’anno, con il D.L. 83/2014, la disciplina si applica anche alle start-up innovative costituite nella forma della S.r.l. semplificata. Ma entrando nello specifico del modello Unico 2015 SC (quello predisposto per società di capitali) è possibile evidenziare le novità introdotte nel quadro dedicato alle start up innovative rispetto allo scorso anno, con l’inserimento di nuovi campi per indicare i riporti delle eccedenze di deduzioni e detrazioni relativi a periodi d’imposta precedenti e le eccedenze da riportare nei periodi d’imposta successivi.
Ma ecco le altre novità:
Le modifiche effettuate evidenziano i campi per il monitoraggio delle eccedenze attinenti all’agevolazione. Dopo aver conteggiato nei campi da RS160 a RS164 l’ammontare della deduzione che, ricordiamo, spetta per un importo pari al 20% dei conferimenti rilevanti effettuati, per un importo non superiore a 1,8 milioni di euro, per ciascun periodo d’imposta (nel caso di investimenti nelle start-up a vocazione sociale, nonché per gli investimenti in start-up innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, la deduzione è pari al 27%), l’ammontare calcolato (rigo RS164) è impiegato a sottrazione della base imponibile di periodo.
Ulteriore novità riguarda il prospetto concernente il caso di decadenza dall’agevolazione. L’articolo 6, comma 4, del decreto attuativo 30 gennaio 2014 prevede che, nel periodo d’imposta in cui si verifica la decadenza dall’agevolazione (le cui cause sono elencate allo stesso articolo 6), la società di capitali che ha effettuato l’investimento deve aumentare il reddito, di tale periodo d’imposta, dell’importo corrispondente all’ammontare che non ha concorso alla formazione del reddito nei periodi d’imposta precedenti. Entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito delle società, è obbligatorio versare l’importo degli interessi legali da determinare sull’Ires non versata a suo tempo.